Cassazione Penale, Ordinanza n. 06666/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda proposta nell'interesse del condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena da eseguire a seguito del precedente riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., con richiesta di detrarre integralmente il periodo di pena già espiato che, secondo la difesa, sarebbe stato senza titolo per effetto della riduzione conseguente alla continuazione. Con unico motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi secondo cui l'intera differenza di pena derivante dal nuovo calcolo avrebbe dovuto essere automaticamente sottratta dal residuo da espiare, contestando quindi il criterio di computo adottato nell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura si poneva contro un orientamento consolidato secondo cui, quando la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva e la pena complessiva risulta inferiore a quella da cumulo materiale, la differenza non può essere automaticamente imputata alla pena da eseguire; ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p. possono essere computate solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, con necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni. Inoltre il motivo è stato ritenuto generico, perché il ricorrente non aveva indicato il criterio di calcolo della deduzione richiesta, a fronte delle specifiche indicazioni del provvedimento impugnato e del diverso ricalcolo operato dal pubblico ministero. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; il suo effetto non comporta automaticamente la detrazione integrale della differenza di pena rispetto al cumulo materiale.
ai fini del computo della pena da espiare possono essere considerate solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; non è consentita la automatica imputazione della differenza di pena derivante dal riconoscimento della continuazione.
Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con rideterminazione della pena complessiva, non determina di per sé la detrazione automatica dell'intera differenza rispetto al cumulo materiale dalla pena da eseguire.
- Ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., il computo in detrazione riguarda soltanto la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, non già la differenza astratta derivante dal nuovo calcolo della pena.
- Quando si contesta il criterio di rideterminazione della pena in fase esecutiva, il ricorso deve indicare in modo specifico il metodo di calcolo alternativamente proposto; una censura meramente assertiva e priva di base aritmetica concreta è inammissibile.
- La genericità del motivo, specie se formulato contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e senza confutazione puntuale del provvedimento impugnato, integra causa di inammissibilità del ricorso.
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