Cassazione Civile, Ordinanza n. 19320/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due soggetti nei confronti della banca garante per il pagamento di una somma coperta da fideiussione rilasciata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte da una società terza in un’operazione relativa a un’area immobiliare. La banca proponeva opposizione sostenendo che la garanzia non fosse stata escussa tempestivamente e secondo le modalità previste nel testo fideiussorio, che richiedeva una richiesta "a prima richiesta scritta" da inoltrare mediante lettera raccomandata A.R. La Corte d’appello aveva confermato la revoca del decreto, ritenendo tardiva la richiesta perché la raccomandata inviata il 30 gennaio 2015 era pervenuta il 2 febbraio 2015, oltre il termine di efficacia della garanzia, e non considerava equipollenti fax e consegna a mano. Con il ricorso per cassazione, i fideiussori deducevano tre motivi: (1) violazione degli artt. 2965, 1375, 1334 e 2943 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione alla raccomandata A.R., principio che avrebbe dovuto rendere tempestiva la richiesta già al momento della spedizione; aggiungevano che il contratto non prevedeva l’uso esclusivo del servizio postale e che, non essendo stata pattuita la clausola con doppia sottoscrizione, doveva ritenersi idoneo anche ogni mezzo che assicurasse certezza di data e ricezione, compresa la consegna a mano; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello affrontato compiutamente il tema della scissione dei tempi di notifica; (3) violazione dell’art. 1219 c.c., perché la Corte aveva ritenuto che la comunicazione del legale non contenesse neppure una richiesta di escussione, mentre nella fideiussione non sarebbe necessaria una costituzione in mora e la richiesta avrebbe dovuto valutarsi secondo il solo testo contrattuale, privo di formalità ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il vizio dell’argomentazione della Corte d’appello. Ha osservato che il giudice di merito non aveva adeguatamente interpretato il contenuto dell’accordo fideiussorio né verificato, alla luce del criterio di buona fede, se la richiesta effettuata con raccomandata consegnata a mano presso la banca potesse ritenersi idonea a integrare l’escussione. Inoltre, la Corte di cassazione ha rilevato che la clausola non risultava inequivocamente limitata alla sola raccomandata postale e non era assistita da doppia sottoscrizione, profilo che escludeva una lettura troppo restrittiva. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata a sostegno del principio secondo cui sono nulle le clausole di decadenza che rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto; in tema di fideiussione, l’eccessiva ristrettezza del termine e delle modalità di escussione può condurre alla nullità della clausola.
La buona fede deve governare l’esecuzione del rapporto e impone di valutare l’idoneità della modalità concreta di escussione della garanzia, non potendosi adottare una lettura formalistica sganciata dalla realtà esecutiva del rapporto.
È invocato per sostenere il perfezionamento degli atti unilaterali recettizi con la loro ricezione, ma la Corte valorizza soprattutto la necessità di interpretare la clausola contrattuale e le modalità pattuite di escussione.
È richiamato dai ricorrenti in connessione al tema della tempestività dell’escussione, ma non costituisce la ratio decisoria.
Il richiamo al principio di forma convenzionale viene ritenuto non sufficiente senza una previa e chiara identificazione del contenuto dell’accordo sulla modalità di escussione.
Le regole sui contratti si applicano agli atti unilaterali in quanto compatibili, ma la loro applicazione presuppone comunque la corretta ricostruzione della volontà negoziale.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che la clausola non vincolerebbe se non pattuita espressamente; nel ragionamento della Corte rileva come indice della necessità di una chiara pattuizione della forma.
La mancata doppia sottoscrizione è valorizzata dalla Corte come elemento che allontana l’ipotesi di una clausola vessatoria o di una prescrizione di forma esclusiva per l’escussione.
La censura relativa alla mora è assorbita; la Corte non fonda la decisione su questo profilo.
Massime di principio
- In tema di fideiussione, se il contratto impone una forma di escussione entro un termine breve, il giudice deve verificare in modo rigoroso il contenuto effettivo della clausola e non può presumere un’esclusività di forma non chiaramente pattuita.
- La clausola che renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di garanzia, specie quando il termine di efficacia coincide sostanzialmente con quello di escussione e le modalità di comunicazione comprimono il tempo utile per il creditore, può essere nulla ai sensi dell’art. 2965 c.c.
- L’interpretazione della clausola di escussione deve essere condotta anche alla luce della buona fede nell’esecuzione del rapporto: occorre valutare se la modalità concretamente utilizzata abbia comunque consentito al garante di ricevere tempestivamente la richiesta.
- Quando una pattuizione non è inequivoca sulla modalità esclusiva di comunicazione, non è legittimo restringere l’esercizio del diritto al solo mezzo postale con lettura formalistica; va verificata l’idoneità del mezzo concretamente impiegato a raggiungere lo scopo negoziale.
- In presenza di una comunicazione recapitata presso la sede del garante e ricevuta da un suo dipendente, il giudice deve esaminare se essa soddisfi la funzione di escussione prevista dal rapporto, non potendo limitarsi a un rilievo astratto sull’identità del ricevente se la ricezione non sia stata specificamente contestata.
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