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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33145/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una sopraelevazione realizzata dai proprietari di un fabbricato confinante in aderenza alla parete di un edificio vicino, parete che in parte presentava finestre. Il vicino ha agito in via possessorio-cautelare e poi nel merito per ottenere l'arretramento dell'opera, lamentando la violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la disciplina delle distanze non sarebbe applicabile perché la costruzione sarebbe stata eseguita in aderenza alla sola porzione di parete non finestrata; 2) violazione dell'art. 14 delle NTA del Comune di Sarezzo e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che il sopralzo non fosse disciplinato dal quinto comma ma dal quarto comma della norma locale, che consentirebbe l'edificazione in aderenza; 3) violazione dell'art. 14 NTA e dell'art. 132 c.p.c., deducendo l'esistenza di una convenzione notarile trascritta che avrebbe attribuito la facoltà di costruire in aderenza. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, valorizzando l'inderogabilità della disciplina statale sulle distanze e la qualificazione del sopralzo come nuova costruzione soggetta alla distanza minima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 impone la distanza minima di dieci metri anche quando solo una porzione della parete fronteggiante sia finestrata, perché il riferimento è alla parete nel suo complesso e non alle singole finestre o porzioni di essa. Ha inoltre ribadito che le norme locali e le eventuali convenzioni tra privati non possono derogare alla disciplina inderogabile sulle distanze tra fabbricati quando almeno una parete sia, in tutto o in parte, finestrata. Il sopralzo realizzato è stato qualificato come nuova costruzione e, perciò, soggetto al rispetto della distanza minima. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    La distanza minima di dieci metri tra pareti di edifici fronteggiantisi è inderogabile e si applica anche se solo una parte della parete sia finestrata o se la costruzione sia in aderenza per un tratto di parete privo di finestre.

  • art. 14 NTA Comune di Sarezzo

    La norma locale va letta in coerenza con la disciplina statale inderogabile; il comma relativo al sopralzo disciplina l'intervento come nuova costruzione e non consente di eludere la distanza minima tra pareti finestrate.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura formulata in ricorso è stata respinta perché le questioni erano già adeguatamente affrontate dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Le violazioni denunciate sono state esaminate come vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, ma la Corte le ha ritenute infondate.

Massime di principio

  • In materia di distanze tra fabbricati, il criterio di riferimento è la parete fronteggiante nel suo complesso: la presenza di finestre anche solo su una porzione della parete rende applicabile la distanza minima prevista dalla normativa inderogabile.
  • La distanza minima di dieci metri tra pareti di edifici antistanti deve essere rispettata anche quando l'intervento si realizzi in aderenza soltanto a una parte della parete preesistente priva di finestre, se la stessa parete è complessivamente finestrata.
  • Le norme urbanistiche locali e le pattuizioni tra privati non possono derogare alla disciplina statale inderogabile sulle distanze, quando essa sia posta a tutela di esigenze igienico-sanitarie e della formazione di intercapedini tra edifici.
  • La sopraelevazione può essere qualificata come nuova costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze e, come tale, deve rispettare i limiti legali e regolamentari pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàProveImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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