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Ordinanza

Ordinanza n. 1481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima Bis, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole alla persona fisica appellata e hanno presentato domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non riporta le specifiche censure d'appello né l'oggetto sostanziale della controversia, limitandosi a dare atto della necessità di preservare la causa integra per la successiva decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata. Il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare l'approfondito esame delle questioni di merito alla fase decisoria, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e del relativo esame da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata quando ritenga opportuno che la controversia giunga alla decisione di merito mantenendo integra la situazione processuale e sostanziale, rinviando a tale sede l'approfondito esame delle censure.
  • L'accoglimento della domanda cautelare in appello non comporta la definizione delle questioni di merito, che devono essere esaminate nella successiva fase di cognizione piena.
  • La sospensione dell'esecutività della sentenza appellata può essere accompagnata dalla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito e dalla compensazione delle spese della fase cautelare in presenza di giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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