Cassazione Civile, Ordinanza n. 25769/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio e condòmini)
La controversia
Due condòmini del condominio, composto da tre unità immobiliari, avevano impugnato davanti al Giudice di pace la deliberazione assembleare dell’11 aprile 2019, relativa, tra l’altro, all’approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e ai rispettivi riparti, contestando le tabelle millesimali utilizzate. Gli altri condòmini avevano prodotto tabelle con valori diversi da quelli indicati dagli attori. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 38 c.p.c. e condannato gli attori alle spese. In appello, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2995/2021 del 24 novembre 2021, aveva riformato parzialmente la decisione sulle spese, compensando quelle del primo grado, ordinando la restituzione di euro 240,75 a ciascuno dei due appellanti e condannando gli appellati alle spese del secondo grado; aveva tuttavia omesso di decidere il merito della controversia. Il condominio e i due condòmini hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 38 e 34 c.p.c., sostenendo che la questione della validità e del valore delle tabelle millesimali era già, nella sostanza, oggetto della controversia e che il Tribunale avrebbe dovuto decidere anche il merito, quale giudice d’appello. Con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., contestando la compensazione delle spese del primo grado, poiché la causa era stata definita dal Giudice di pace con la declinatoria di competenza e la questione sulle tabelle non sarebbe stata meramente incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha chiarito che, in seguito all’appello contro la declinatoria di competenza del Giudice di pace, il Tribunale, quale giudice d’appello, era tenuto a decidere anche il merito della controversia, sia che fosse corretta la disciplina della competenza richiamata dal primo giudice, sia che venisse in rilievo l’accertamento incidentale con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c. L’impugnazione della decisione di rito manifesta già la volontà di proseguire il giudizio sulle domande di merito assorbite e non occorre riproporle ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il Tribunale aveva invece omesso ogni decisione sul merito. La sentenza è stata cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, affinché decida la causa nel merito e provveda nuovamente sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
sia che si considerasse applicabile il disposto dell’art. 34 c.p.c., il Tribunale sarebbe comunque risultato investito del dovere di decidere la causa nel merito, dovere che si rileva essere rimasto inadempiuto, essendosi il giudice limitato a statuire in ordine alla competenza.
Quando la questione pregiudiziale relativa alle tabelle millesimali è sottoposta al giudice e la controversia giunge al Tribunale in appello, l’eventuale applicazione dell’art. 34 c.p.c. non esonera il giudice dal decidere anche le domande di merito devolute.
sia che fosse ritenuto applicabile l’art. 38 c.p.c., sia che si considerasse applicabile il disposto dell’art. 34 c.p.c., il Tribunale sarebbe comunque risultato investito del dovere di decidere la causa nel merito, dovere che si rileva essere rimasto inadempiuto, essendosi il giudice limitato a statuire in ordine alla competenza.
Anche quando la declinatoria di competenza del Giudice di pace venga ricondotta all’art. 38 c.p.c., il Tribunale investito dell’appello deve decidere la causa nel merito secondo l’effetto devolutivo dell’impugnazione.
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previadeclaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erroneadeclinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivodell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitandoritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e nonrimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizioin primo grado
Se è fondata la censura contro la declinatoria di competenza e non ricorre una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, il Tribunale deve decidere il merito come giudice d’appello, senza rimettere la causa al Giudice di pace.
Deve osservarsi che l'appello avverso la declinatoria di competenza daparte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della suagiurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto ilregolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art.46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame delmerito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effettodevolutivo;
Contro la declinatoria di competenza del Giudice di pace, per le cause indicate dalla decisione, il rimedio è l’appello, poiché il regolamento di competenza è precluso dall’art. 46 c.p.c.; l’appello devolve al Tribunale anche l’esame del merito.
Al riguardo, deve osservarsi che l'appellante, soccombente in primo gradoper questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sededi gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domandee ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicitadella volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di meritooggetto di assorbimento c.d. improprio nella pronunzia di prime cure
L’appellante soccombente in primo grado per una questione di rito non deve riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande di merito rimaste assorbite: l’impugnazione della decisione di rito manifesta già la volontà di proseguire il giudizio su tali domande.
Il motivo in esame resta assorbito, in quanto il Tribunale, decidendo lacausa nel merito, dovrà regolare nuovamente le spese tenendo contodell’esito del giudizio.
La statuizione sulle spese deve essere rinnovata dal giudice di rinvio in funzione dell’esito della decisione di merito.
Massime di principio
- L’appello contro la declinatoria di competenza del Giudice di pace devolve al Tribunale anche la decisione sul merito: se la declinatoria è corretta, il Tribunale decide il merito quale giudice d’appello; se è errata, dichiara la nullità della decisione di rito e, salvo i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., decide comunque il merito senza rimettere la causa al primo giudice.
- L’appellante soccombente in primo grado per una questione di rito non deve riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande di merito rimaste assorbite, poiché l’impugnazione manifesta già la volontà di proseguire il giudizio anche su di esse.
- Quando la decisione d’appello viene cassata perché ha omesso di pronunciarsi sul merito devoluto, il giudice di rinvio deve decidere la controversia nel merito e regolare nuovamente le spese secondo l’esito del giudizio.
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