Cassazione Civile, Ordinanza n. 21466/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di compravendita immobiliare. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il suo ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. In cassazione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositava memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella l. n. 225 del 2016, di aver pagato quanto dovuto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di verificare con certezza che la cartella e il pagamento riguardassero proprio l'atto oggetto del giudizio. Tuttavia, poiché era lo stesso ricorrente a dichiarare di avere aderito alla definizione agevolata e a chiedere la cessazione della materia del contendere, la Corte ha ritenuto che vi fosse comunque sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come base della definizione agevolata alla quale il ricorrente dichiara di avere aderito
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata in relazione alla definizione agevolata
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere il doppio contributo unificato in caso di rinuncia/adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara di avere aderito a una procedura di definizione agevolata e chiede la cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità può prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione anche se la prova documentale della perfetta coincidenza tra debito definito e giudizio non sia completa.
- La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso dovuta a definizione agevolata o rinuncia sostanziale all'impugnazione, le spese possono essere integralmente compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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