Cassazione Penale, Sentenza n. 36445/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione in termini per proporre istanza di misure alternative alla carcerazione. Il ricorrente denunciava la nullità del decreto di irreperibilità per vane ricerche ritenute incomplete: mancata tentata notificazione presso la presunta residenza di Mondragone indicata all'arrivo in Italia (2011). Si deducevano violazioni degli artt. 656, comma 8-bis c.p.p., 159 e 160 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità e omissione di declaratoria di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che le ricerche effettuate fossero adeguate: il decreto di irreperibilità non era viziato poiché la residenza in Mondragone non risultava dagli atti e non costituiva residenza anagrafica stabile nei registri consultati. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'obbligo di eseguire le ricerche indicate dall'art. 159 cod. proc. pen. è cumulativo ma condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; quindi il giudice dell'esecuzione ha logicamente ritenuto che, dato che il prevenuto risultava senza fissa dimora e non risultava residenza anagrafica in Italia, le ricerche effettuate (presso istituti di reclusione, l'ultimo domicilio risultante nei dati consultati, abitazioni adiacenti e luoghi notoriamente frequentati) fossero sufficienti. Il riferimento all'individuazione casuale del prevenuto in altra località non inficia la procedura.
Norme richiamate
«Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale»
La Corte ricorda che l'art. 159 impone, in linea di principio, ricerche cumulative nei luoghi indicati; tuttavia l'obbligo è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti e non obbliga ricerche in luoghi non comprovati dagli atti o non praticabili.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile la disciplina prevista dall'art. 656, comma 8-bis, alla posizione dell'irreperibile nel caso concreto; la Corte ha condiviso che la norma non produceva effetto favorevole al ricorrente nelle circostanze specifiche.
Richiamata come collegata alla disciplina delle notificazioni e delle ricerche, senza che la sentenza ne rifletta un'applicazione che determini l'annullamento del decreto impugnato.
Richiamato come criterio primario delle modalità di notificazione; l'art. 159 opera quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157.
Applicazione automatica delle sanzioni per inammissibilità del ricorso e, dato il carattere di colpa dell'impugnazione, condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'art. 159 richiede ricerche nei luoghi indicati in via cumulativa, ma l'obbligo è limitato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti: se la residenza indicata non risulta negli atti o nei registri consultati, non è obbligatorio cercare in quel luogo.
- La mera indicazione di una possibile dimora o di una residenza dichiarata in passato (es. all'ingresso in Italia anni prima) non sostituisce la prova di una residenza anagrafica corrente nei pubblici registri; senza tale prova le ricerche possono essere concentrate sui luoghi risultanti dagli atti e dalle banche dati.
- La validità del decreto di irreperibilità può essere contestata con successo solo dimostrando che non sono state compiute le ricerche concretamente praticabili o che esistono evidenze documentali che avrebbero reso obbligatoria la ricerca in specifici luoghi non esplorati.
- Il ritrovamento casuale dell'imputato in un luogo diverso rispetto alle ricerche effettuate non invalida automaticamente la procedura di notificazione, se le ricerche effettuate erano ragionevoli e conformi alle informazioni disponibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o basati su omissioni non provate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto il ricorrente deve documentare con precisione le omissioni contestate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →