Cassazione Penale, Sentenza n. 16348/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione del consigliere delegato alla relazione per presunta incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen., dedotta in ragione del fatto che lo stesso relatore aveva svolto le stesse funzioni in un precedente ricorso per cassazione, definito il 26/11/2025, che aveva confermato la condanna di Vincenzo Farao per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) riferita al sodalizio denominato Farao-Marincola. Il ricorrente sosteneva che la precedente partecipazione del relatore al giudizio che aveva accertato la responsabilita' per fatti connessi allo stesso contesto associativo creasse una situazione di incompatibilita' per il nuovo procedimento che accerta la responsabilita' per un omicidio riconducibile al medesimo contesto mafioso e aggravato ex art. 416-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non ricorra identita' del fatto storico tra il processo per il reato associativo e quello per l'omicidio (diversi nella configurazione storico-naturalistica: tempo, luogo, condotta ed evento), e che l'aggravante di aver agito per agevolare l'associazione mafiosa sia un elemento accessorio che non coincide con il fatto principale. Pertanto la precedente decisione del medesimo relatore non determina automaticamente pregiudizio all'imparzialita'. La Corte ha inoltre richiamato la regola procedurale secondo cui la decisione sulla ricusazione nei confronti di un giudice della stessa Corte e' adottata de plano ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen. e, in mancanza di specifica deduzione di una esplicita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto del nuovo procedimento, la ricusazione e' infondata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come disposizione di riferimento per l'incompatibilita'; la Corte osserva che l'incompatibilita' rileva quando il giudice abbia pronunciato sentenza per lo stesso fatto storico, non per fatti diversi anche se connessi al medesimo contesto associativo.
art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) cod. proc. pen.
Norme sulla ricusazione; la Corte distingue tra situazioni che configurano incompatibilita' (lett. a) e indebita manifestazione del convincimento (lett. b)), ritenendo che qui non sussistano elementi tali da integrare alcuna delle due ipotesi, salvo che non venga provata una specifica manifestazione di convincimento sui fatti del successivo procedimento.
art. 40 e art. 41 cod. proc. pen.
Prevedono le modalita' di decisione sulle istanze di ricusazione. L'art. 41, comma 1, impone la decisione 'senza ritardo' e, quando la ricusazione e' proposta nei confronti di un giudice della stessa Corte di cassazione, la decisione puo' essere adottata de plano senza udienza.
Richiamato nel contesto delle ipotesi di ricorso per cassazione avverso ordinanze di inammissibilita' decise dai giudici di merito; la Corte osserva che la disposizione si applica nelle ipotesi indicate e distingue la decisione de plano quando la ricusazione riguarda giudici della stessa Corte.
Norma sostanziale richiamata per inquadrare la contestazione relativa all'associazione mafiosa; la Corte sottolinea che l'aggravante derivante dall'agevolazione dell'associazione e' un elemento accessorio rispetto al fatto storico principale e non determina, di per se', identita' del fatto.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice per incompatibilita' e' fondata solo se sussiste identita' del fatto storico: occorre corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona.
- Il fatto che lo stesso giudice si sia precedentemente pronunciato sulla partecipazione dell'imputato a un'associazione mafiosa non determina automaticamente la sua ricusazione in un successivo procedimento per un reato diverso, anche se collegato allo stesso contesto associativo; l'aggravante 'per agevolare la associazione' e', di regola, un elemento accessorio e non coincide con il fatto principale.
- Perche' una ricusazione basata su decisioni pregresse abbia successo e' necessario dimostrare o allegare fatti concreti da cui emerga una manifesta espressione di convincimento del giudice sui fatti oggetto del successivo procedimento o altri indizi concreti di parzialita'.
- Quando la ricusazione e' proposta nei confronti di un giudice della Corte di cassazione, la decisione puo' essere adottata de plano e con procedura semplificata ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen.; le istanze manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili senza udienza.
- Le istanze di ricusazione manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); quindi va valutata con cura la fondatezza delle deduzioni prima di proporre la ricusazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →