Cassazione Civile, Ordinanza n. 27254/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1145/2022, con due motivi, nei confronti della società incorporante la precedente società di leasing. Prima dell'udienza è stato depositato un atto di rinuncia e accettazione, con cui le parti hanno dichiarato di voler conciliare e transigere tutti i giudizi pendenti tra loro. La Corte qualifica la rinuncia come rituale perché conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è rituale quando rispetta le condizioni richieste dalla norma; in tal caso può determinare l'estinzione del giudizio.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata e ritualmente formulata secondo i requisiti di legge, estingue il giudizio di legittimità.
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia e rinunciano al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia rituale, non è dovuta una pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
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