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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05075/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello per presunta violazione degli artt. 1 e 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deducendo l'assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Contestava che la Corte d'appello non avesse identificato elementi concreti e temporalmente ravvicinati a supporto della pericolosità attuale, avendo invece tratto conclusioni da fatti risalenti (ultimi reati commessi nel 2021-2022) senza valutare adeguatamente gli elementi positivi prodotti dalla difesa (assenza di carichi pendenti, sei semestri di liberazione anticipata durante l'espiazione della pena, reperimento di lavoro onesto dopo la scarcerazione). In sostanza il motivo mirava a censurare la valutazione di fatto e la motivazione della Corte d'appello in ordine all'attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse diretto a contestare una valutazione di fatto e la congruità della motivazione della Corte d'appello, mentre il ricorso per cassazione nei procedimenti sulle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello di Bari avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, avendo valorizzato reati commessi dal Montani durante periodi di limitazione della libertà (detenzione domiciliare e carceraria: 04/11/2021, 01/02/2022, 03/05/2022), il che indicava persistente e intensa pericolosità non superata dagli elementi difensivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    "[a]avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore"

    Nei procedimenti sulle misure di prevenzione personali il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; quindi non è consentito un sindacato ampio di merito sulla valutazione della prova o sulla congruità della motivazione, salvo i casi di violazione di legge.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2

    "[p]er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"

    L'ambito restringente dell'impugnazione per le misure personali si estende analogamente alle misure patrimoniali: il rimedio in cassazione è limitato alla violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Art. 606, lett. b): prevede il vizio per violazione di legge (motivo consentito). Art. 606, lett. e): riguarda l'illogicità manifesta della motivazione, ma in materia di misure di prevenzione il ricorso non può essere usato per sindacare valutazioni di merito a meno che la motivazione non sia del tutto mancante o meramente apparente.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, nono comma (richiamata)

    Imponè l'obbligo, per il giudice dell'appello, di provvedere con decreto motivato; la Cassazione segnala che la mancata o meramente apparente motivazione è deducibile in cassazione, mentre le critiche circa la valutazione degli argomenti difensivi rientrano nel merito e non sono usualmente sindacabili.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicato qui anche unitamente all'ammenda per motivi di colpa nella proposizione del ricorso.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 6

    Richiamati dal ricorrente come norme quadro sulle misure di prevenzione e sui criteri per valutare la pericolosità sociale; la Corte tuttavia ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione di tali norme da parte dell'appello costituissero valutazione di merito correttamente motivata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti o il giudizio di pericolosità sociale sono, di regola, inammissibili.
  • La motivazione della Corte d'appello deve essere comprensibile e non meramente apparente; solo la totale mancanza o l'apparenza della motivazione (cioè priva dei minimi requisiti di coerenza e logicità) può essere dedotta in cassazione.
  • Per accertare l'attualità della pericolosità sociale il giudice deve valutare il quadro complessivo, con attenzione al decorso temporale tra i fatti e il giudizio e all'eventuale periodo di detenzione/domiciliare, nonché alle condotte tenute durante tali periodi.
  • Reati commessi durante periodi di limitazione della libertà (carcere o detenzione domiciliare) hanno forte rilevanza indiziaria circa la persistenza della pericolosità e possono giustificare la misura se la corte li ritiene indicativi di mancata risocializzazione.
  • Gli elementi positivi successivi (assenza di nuove condanne, lavoro onesto, assenza di pendenze) devono essere considerati dal giudice; tuttavia, se il giudice li prende in considerazione e li ritiene insufficienti ad escludere la pericolosità, quella valutazione resta di merito e non è rimediabile in cassazione salvo vizio di legge o motivazione apparente.
  • Conseguenze processuali: motivi di ricorso inammissibili possono comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di una somma a titolo di ammenda.

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