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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32396/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

All'imputato era contestata una truffa realizzata mediante la creazione di un artificioso affidamento sulla disponibilità e alienabilità di un bene offerto in vendita, l'utilizzo di messaggistica telematica per rassicurare la persona offesa e la ricezione del prezzo senza eseguire la consegna. Il ricorrente ha dedotto, con i primi tre motivi, l'erronea applicazione della legge penale per insussistenza degli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 c.p., sostenendo che il fatto integrasse alternativamente un mero inadempimento contrattuale di rilevanza civilistica oppure l'insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. Con il quarto motivo ha contestato l'insussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; con il quinto ha denunciato la sproporzione del trattamento sanzionatorio per violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi riproponevano censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata e sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. I motivi sull'aggravante e sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti nuovi, perché non devoluti al giudice d'appello, il cui unico motivo di gravame riguardava la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente non utilmente dedotti i primi tre motivi, in quanto meramente reiterativi di questioni di merito già correttamente affrontate dalla Corte territoriale e privi di un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché proposti per la prima volta in cassazione e quindi estranei al principio devolutivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta descritta integra gli artifizi e raggiri propri della truffa quando l'agente crea un affidamento artificioso sulla disponibilità e alienabilità del bene, rassicura la persona offesa mediante messaggistica telematica, riceve il prezzo e omette la consegna.

  • art. 641 c.p.

    L'insolvenza fraudolenta è stata esclusa in favore della qualificazione del fatto come truffa, per la presenza di una condotta fraudolenta antecedente o contestuale alla disposizione patrimoniale.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    La censura relativa all'aggravante della minorata difesa è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla proporzione del trattamento sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta al giudice d'appello.

  • art. 133-bis c.p.

    La doglianza sulla proporzione del trattamento sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile perché introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La condotta di chi offre in vendita un bene creando artificiosamente l'affidamento sulla sua disponibilità e alienabilità, rassicura la persona offesa anche mediante comunicazioni telematiche, incassa il prezzo e omette la consegna integra gli artifizi e raggiri della truffa, e non costituisce un mero inadempimento contrattuale quando la frode incide sulla formazione del consenso e sulla disposizione patrimoniale.
  • La qualificazione come truffa, anziché come insolvenza fraudolenta, è coerente quando la condotta fraudolenta consiste nella creazione di un artificioso affidamento funzionale a ottenere la disposizione patrimoniale della persona offesa.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre argomentazioni di merito già esaminate dalla corte d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e sollecitano una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Sono inammissibili in cassazione le questioni non devolute al giudice d'appello, poiché il giudizio di legittimità non può esaminare doglianze introdotte per la prima volta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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