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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13951/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 luglio 2024. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in tre motivi: il primo denunciava una carenza di motivazione della sentenza impugnata, ma in modo generico, senza indicare quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p., sollecitando però una nuova valutazione di merito del pregiudizio economico subito dalla persona offesa, indicato in euro 420; il terzo contestava il bilanciamento delle circostanze, ma secondo la Corte non devolveva specificamente al giudice di appello la questione della sussistenza della recidiva. Non sono indicati nel testo il reato presupposto né i fatti materiali contestati in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo insuperabilmente generico, perché non individuava elementi decisivi trascurati e non si confrontava con la motivazione ampia e puntuale della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità, poiché mirava a ottenere un nuovo apprezzamento fattuale del danno economico e, comunque, era generico nel non confrontarsi con la ratio decidendi sulla tardività dell'eccezione e sulla prevalenza del consistente curriculum criminale; il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la censura sul bilanciamento non implicava automaticamente la devoluzione della questione relativa alla recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Richiamato come base dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte osserva che la sua applicazione richiederebbe un diverso apprezzamento di merito del pregiudizio economico, non consentito in cassazione nel caso di specie.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte rileva che il diniego era sorretto da motivazione non censurabile in sede di legittimità, anche per la rilevanza del precedente criminale.

  • cod. pen.

    È evocato in via generale con riferimento alle attenuanti e al bilanciamento delle circostanze; il testo non consente ulteriori specificazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che deduce carenza di motivazione è inammissibile se formulato in modo generico, ossia senza indicare gli specifici elementi di prova o di fatto trascurati e la loro decisività.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento di attenuanti che implichi una rivalutazione del danno o di altri profili fattuali non è consentita in cassazione, salvo che si denunci un vizio motivazionale effettivo e specifico.
  • Il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva o di doglianze apodittiche non è sufficiente.
  • La critica al bilanciamento delle circostanze non comporta automaticamente la devoluzione in appello di questioni ulteriori e autonome, come la sussistenza della recidiva, se tali questioni non sono state specificamente impugnate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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