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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28777/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'immediata inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. Il ricorso non contesta la volontà negoziale, né la correlazione tra richiesta e sentenza, né la qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena; deduce invece il difetto di motivazione circa la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che tale censura non è deducibile nei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento e, comunque, la doglianza è manifestamente infondata perché il giudice di merito ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento sulla base dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro e dell'analisi della sostanza sequestrata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata pronunciata in questo rito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice deve verificare l'eventuale immediata ricorrenza di cause di proscioglimento; nel caso concreto la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente escluso tali presupposti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso nei casi previsti, con conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 448 c.p.p.

    Norma richiamata come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione ha un ambito oggettivamente limitato: sono deducibili soltanto i vizi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure sulla motivazione relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • La doglianza relativa all'omessa declaratoria di cause di proscioglimento è inammissibile quando non si traduca in una delle censure tipiche consentite contro la sentenza di patteggiamento.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. è soddisfatta quando il giudice dia conto, sulla base degli atti rilevanti, dell'insussistenza di evidenti cause di proscioglimento; in sede di legittimità non può trasformarsi in un riesame ampio del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato immediatamente inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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