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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17030/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per incendio doloso in qualità di mandante (pena di 4 anni e 6 mesi) sostenendo principalmente la nullità della decisione di procedere in udienza nonostante un impedimento assoluto comunicato tramite posta elettronica certificata per sopravvenuta detenzione per altra causa; in via subordinata chiede la rinnovazione della questione sulle modalità di comunicazione dell'impedimento via PEC; contesta inoltre la valutazione delle dichiarazioni del chiamante in reità (richiedendo che fossero valutate con maggior rigore e con riscontri significativi) e la qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che si sarebbe dovuto qualificare come danneggiamento o come tentato incendio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e pregiudiziale il primo motivo: il giudice d'appello aveva notizia di una probabile assoluta impossibilità dell'imputato a comparire (comunicata via PEC il giorno precedente) e ha omesso di valutare la notizia e compiere gli accertamenti necessari o disporre il rinvio/traduzione. La Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della decisione di procedere e la nullità degli atti conseguenti, inclusa la sentenza del 30/11/2021, e ha annullato con rinvio gli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo del giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Il giudice deve esaminare anche d'ufficio il legittimo impedimento dell'imputato e, quando appaia probabile che l'assenza sia dovuta ad impossibilità assoluta (caso fortuito o forza maggiore), provvede con le stesse modalità previste dal comma 1; quindi ha l'onere di valutare e, se del caso, disporre accertamenti, rinvio e traduzione.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La radicale assenza di motivazione su una circostanza rilevante (qui l'impedimento noto al giudice) determina la nullità degli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza pronunciata nella medesima udienza.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come causa di nullità per omesso rinvio dell'udienza in presenza di impedimento assoluto; la Corte ha comunque fondato la decisione sulla disciplina del legittimo impedimento (art. 420-ter) e sulla nullità degli atti (art. 185).

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (regime emergenziale Covid-19)

    In periodo emergenziale il deposito e le comunicazioni con valore legale possono avvenire tramite gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari; comunicazioni ricevute tramite PEC rientrano nella sfera di conoscenza della cancelleria e devono essere valutate dal giudice.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n.37483/2006 Arena; Sez. U. n.35399/2010 F.; Sez. U. n.7635/2021 Costantino)

    La detenzione dell'imputato per altra causa integra legittimo impedimento e impone al giudice, salvo inequivoco rifiuto, di assicurare la presenza dell'imputato disponendo il rinvio e la traduzione; nei giudizi d'appello la presenza deve essere garantita e il giudice deve intervenire anche d'ufficio se appare probabile l'impedimento.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione dell'udienza: il giudice ha l'obbligo di valutare la comunicazione e, se necessario, ordinare la traduzione o rinviare.
  • Le comunicazioni inviate alla cancelleria tramite PEC, anche in regime emergenziale, sono idonee a far conoscere al giudice un impedimento e devono essere esaminate: la semplice ricezione senza valutazione può determinare la nullità degli atti.
  • Quando il giudice ha notizia, anche probabile, dell'impedimento assoluto dell'imputato deve compiere accertamenti e motivare la decisione di procedere o di rinviare; l'omessa valutazione comporta nullità e annullamento con rinvio.
  • Se si contesta la chiamata in correità di un coimputato, è essenziale documentare e cercare riscontri significativi e individualizzanti (movente preciso, corrispondenze telefoniche localizzate, pagamenti, incontri) affinché la dichiarazione possa sorreggere una condanna.
  • Le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es. incendio doloso vs danneggiamento o tentato reato) richiedono specifica valutazione dell'elemento psicologico e della prova tecnica sulle conseguenze del fatto; tuttavia tali profili non possono essere decisi se un vizio procedurale pregiudica il giudizio di merito.
  • Prassi consigliata per la difesa: comunicare l'impedimento tramite PEC alla cancelleria competente, allegare prova della detenzione, richiedere espressamente il rinvio e, se necessario, produrre ricevute di avvenuta consegna; conservare tracce dei precedenti casi in cui la stessa Corte ha disposto rinvio per analoghe comunicazioni.
  • Prassi consigliata per il giudice: verificare tempestivamente le comunicazioni PEC pervenute, annotarle in udienza, compiere accertamenti sulla veridicità dell'impedimento, motivare la decisione di procedere o di rinviare e, in caso di dubbio, disporre la traduzione dell'imputato.

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