Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26623/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato la continuazione tra reati commessi nel 1998-1999 e l'associazione a delinquere per cui è stato condannato a partire dal 2012. Primo motivo: censura di violazione di legge perché l'ordinanza avrebbe ritenuto ostativa la precedente decisione che aveva ammesso la continuazione tra quattro condanne (pena massima 30 anni), introducendo un limite non previsto dalla legge; contesta inoltre il rifiuto di valorizzare sentenze e dichiarazioni rese contro altri affiliati (in particolare il collaboratore Luigi Pesce) che retrodaterebbero la nascita del clan Marfella al 1998-99 e dimostrerebbero la direzione del clan da parte del ricorrente fin dal 1999. Secondo motivo: vizio di motivazione perché l'ordinanza avrebbe ricostruito gli scenari camorristici di Pianura in modo difforme dalle sentenze di condanna, valorizzando elementi estranei e non decisivi, mentre la persistenza del nucleo familiare Marfella e l'evoluzione della compagine non osterebbero all'esistenza di un unico disegno criminoso sin dall'origine.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista una volizione criminale unitaria fra gli omicidi del 1998-1999 e l'associazione per cui il ricorrente è condannato a partire dal 2012, perché i primi fatti sono maturati in un contesto criminale diverso (guerra tra clan, Marfella parte del clan Varriale affiliato alla NCO di Cutolo, poi sconfitto ed emarginato), e solo successivamente, grazie ad alleanze (De Luca Bossa), Marfella avrebbe recuperato potere a Pianura. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, per ritenere programmati reati successivi nella stessa visione criminale, è necessario che questi fossero decisi "almeno nelle loro linee essenziali" al momento del primo reato; un lungo intervallo temporale rende tale programmazione improbabile. Le dichiarazioni del collaboratore e la mera retrodatazione della nascita del clan non sono state ritenute sufficienti a provare la programmazione unitaria. Inoltre, anche se il clan fosse esistito prima, non basta la partecipazione all'associazione per dimostrare che un concreto reato-fine fosse già programmato all'ingresso nel sodalizio: l'onere della prova spetta a chi afferma la continuazione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è richiamata in relazione alla qualificazione dell'associazione camorristica; la Corte sottolinea che l'accertamento giurisdizionale sull'esistenza e la datazione dell'associazione è essenziale e non può essere retrodatato sulla sola base di dichiarazioni non adeguatamente collegate alla programmazione dei reati.

  • art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 DPR 9/10/1990 n.309

    Richiamata come riferimento normativo ai reati di traffico di stupefacenti contestati; la Corte non ritiene che la presenza di tali reati modifica il principio secondo cui occorre dimostrare la programmazione dei reati futuri.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla responsabilità per il reato associativo e alla necessità che i reati-fine siano stati programmati nelle linee essenziali al momento dell'ingresso nell'associazione per concorrervi come conseguenza prevedibile e voluta.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ritenere la continuazione o un'unica volizione criminale tra reati separati nel tempo è necessario provare che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento del primo reato.
  • Un ampio intervallo temporale tra i reati indebolisce l'ipotesi di una programmazione unitaria e richiede elementi probatori più forti a sostegno della continuità.
  • La sola retrodatazione della nascita di un'associazione (anche tramite dichiarazioni di collaboratori) non è sufficiente: occorre dimostrare il collegamento concreto e visibile tra i singoli reati e il progetto criminoso dell'associazione al momento utile.
  • La partecipazione a un'associazione e la commissione di un reato-fine non bastano, di per sé, a dimostrare che il reato fosse stato programmato all'ingresso nel sodalizio; l'onere della prova grava su chi afferma l'esistenza della programmazione.
  • Cambiamenti nella compagine associativa o nell'estensione del programma criminoso non escludono automaticamente la continuazione, ma devono essere collegati da elementi probatori che attestino una pianificazione unitaria sin dall'origine.
  • Le valutazioni di contesto (guerre tra clan, sconfitta, emarginazione e successive alleanze) possono interrompere la continuità criminosa e giustificare il mancato riconoscimento della continuazione tra reati.
  • Nel formulare istanze incidentali sull'esecuzione o sulla continuazione, è essenziale dettagliare le causali e le circostanze di ciascun reato e spiegare il nesso concreto con il progetto associativo per superare la presunzione di discontinuità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.