Cassazione Penale, Ordinanza n. 14879/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre posto a loro carico la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità, contestavano la correttezza della motivazione posta a base della condanna. In concreto, le difese miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo un preteso travisamento delle emergenze processuali. La Corte osserva però che le censure non rispettavano il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. e, soprattutto, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La motivazione dei giudici di merito viene ritenuta ampia e non affetta da criticità, con riferimento al ruolo di gestione societaria attribuito a uno degli imputati, alle dichiarazioni della persona offesa, alla mancanza di anticipazioni alla vittima, all'assenza di prova documentale delle compensazioni e al dolo di entrambi nel cancellare la società e nel creare debiti da accollare alla persona offesa.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o delle prove, salvo travisamento della prova nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo se l'errore incide in modo decisivo sull'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione; non basta prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso impone di indicare in modo puntuale gli errori della decisione impugnata e gli eventuali atti processuali decisivi trascurati o fraintesi.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità resta ulteriormente delimitato dal devolutum e non può sconfinare nella rivalutazione del merito.
- Quando i giudici di merito hanno offerto una motivazione ampia, coerente e priva di manifeste criticità, la censura che si limiti a contestarne il contenuto senza evidenziare specifici vizi è inammissibile.
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