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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19814/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto in regime di cui all'art. 41‑bis ord. pen., impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo contro il divieto di detenere in cella pomate per dolori muscolari e integratori acquistati senza prescrizione medica. Contestava: 1) che il divieto riguardasse solo i medicinali e non prodotti da banco come pomate e integratori; 2) che la declaratoria di inammissibilità fosse stata adottata "de plano" senza contraddittorio; 3) una presunta disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario, senza giustificazioni di sicurezza.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità emessa "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., poiché la domanda mancava dei requisiti di legge e non richiedeva accertamenti di tipo cognitivo. Sul merito ha ritenuto pienamente legittime le prescrizioni della Circolare DAP 2/10/2017 che impongono, per i detenuti in regime speciale, l'acquisto di farmaci e prodotti similari solo su prescrizione medica e richiedono per parafarmaci e da banco un'indicazione sanitaria e un nulla osta sulla non pericolosità; ha inoltre confermato il divieto di possesso in cella e la necessità che distribuzione e somministrazione avvengano sotto controllo del personale sanitario e di polizia penitenziaria. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Indica il regime speciale di detenzione cui è sottoposto il ricorrente; costituisce il contesto giuridico che giustifica regole più restrittive sull'accesso e la detenzione di farmaci e analoghi.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017

    La Circolare stabilisce che l'acquisto di farmaci e similari è consentito, ai detenuti in regime speciale, solo previa prescrizione medica e a condizione che nella farmacia dell'istituto non siano disponibili detti farmaci o sostituti; per parafarmaci e da banco è richiesta l'indicazione sanitaria e un nulla osta sulla non pericolosità; il possesso in cella di medicinali è vietato e la distribuzione/assunzione deve avvenire in presenza di personale.

    La Circolare è stata interpretata come norma operativa e ragionevole per la gestione sanitaria e di sicurezza dei detenuti in 41‑bis: limita l'autonoma detenzione in cella di farmaci, parafarmaci e integratori salvo prescrizione o nulla osta sanitario.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano" soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali.

    Consente al giudice di rigettare d'ufficio ricorsi manifestamente insussistenti senza istruttoria, quando manchino requisiti di legge e non sia necessaria una valutazione fattuale approfondita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità; applicata per imporre le spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018 (Focoso)

    "in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso 'de plano'..."

    Giurisprudenza richiamata per confermare i limiti e le condizioni della declaratoria d'inammissibilità de plano nei procedimenti di sorveglianza.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Richiamata per escludere la colpa grave nella proposizione del ricorso, pur restando dovuti oneri e sanzioni economiche previsti per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per i detenuti in regime 41‑bis le autorità penitenziarie possono imporre limiti rigorosi alla detenzione in cella di farmaci, parafarmaci e integratori; tali limiti sono generalmente legittimi se supportati da disposizioni amministrative/operative (es. Circolari DAP) e finalizzati a sicurezza e controllo sanitario.
  • Le declaratorie di inammissibilità possono essere pronunciate 'de plano' quando il ricorso manca dei requisiti di legge e non richiede accertamenti fattuali: chi impugna deve pertanto formulare motivi specifici e provvedimenti o elementi fattuali tali da richiedere un esame cognitivo.
  • Per contestare efficacemente un divieto in carcere è necessario indicare concretamente la norma violata, dimostrare l'illogicità/irragionevolezza della limitazione o la specifica lesione subita, e comparare in modo preciso la situazione con quella di altri detenuti per far valere una discriminazione.
  • Se si contesta il diniego di accesso a medicinali o prodotti da banco, il percorso pratico consigliabile è ottenere preventivamente una prescrizione medica o un nulla osta sanitario documentato prima di proporre impugnazioni giurisdizionali.
  • Le impugnazioni manifestamente generiche o prive di puntuale quadro fattuale rischiano non solo di essere respinte ma anche di comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende).
  • Le circolari amministrative rivolte agli istituti penitenziari, se ragionevoli e coerenti con finalità di sicurezza e tutela della salute, possono avere efficacia vincolante nell'applicazione interna e saranno generalmente accolte dai giudici in caso di contestazione.

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