Cassazione Penale, Ordinanza n. 17426/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già giudicato in primo e secondo grado per plurimi addebiti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per il solo reato di detenzione illecita di cocaina a fini di spaccio, assolvendo per gli altri capi originariamente contestati (furto e ricettazione). In cassazione la difesa ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata disamina di documentazione che sarebbe stata prodotta in appello; b) difetto di motivazione anche con richiamo agli artt. 13 e 111 Cost.; c) omessa applicazione della desistenza. La Corte ha ritenuto la prima censura del tutto generica, perché non veniva specificato il contenuto degli atti asseritamente trascurati; ha inoltre ritenuto non comprensibili e comunque infondati i richiami alle norme costituzionali, poiché la decisione di merito era già adeguatamente motivata sulla finalità di spaccio, mediante riferimento alle intercettazioni e ai contatti con il destinatario della sostanza, nonché sulla insussistenza di elementi positivi idonei a integrare la desistenza.
Norme richiamate
La sentenza di merito è stata confermata quanto alla detenzione di cocaina a fini di spaccio; la Cassazione non rivaluta il merito se la motivazione è adeguata e non confutata con censure specifiche.
art. 13 Cost.
Richiamo difensivo ritenuto non agevolmente comprensibile e comunque non idoneo a scalfire una motivazione già adeguata.
art. 111 Cost.
Richiamo difensivo ritenuto non agevolmente comprensibile e comunque non idoneo a scalfire una motivazione già adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di omessa valutazione di documenti o atti deve essere specifica: è necessario indicare quali atti siano stati trascurati e quale sia il loro contenuto decisivo, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo congruo e logicamente coerente.
- La finalità di spaccio può essere desunta, in fatto, anche da elementi indiziari quali conversazioni intercettate e collegamenti con il destinatario della sostanza, se il giudice di merito ne dà motivazione adeguata.
- La desistenza richiede elementi positivamente apprezzabili nella concreta vicenda; in assenza di tali elementi e senza una confutazione specifica del ragionamento del giudice di merito, la censura non è idonea a fondare l'annullamento.
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