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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33581/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. La difesa ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato la sussistenza del dolo richiesto per il danneggiamento, sostenendo che non vi fosse la consapevolezza della natura demaniale del bene colpito; con il secondo ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo che l'area danneggiata fosse di proprietà dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi meramente reiterativi delle censure già svolte in appello, non specifici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero apparenti perché riproduttive di quelle già respinte in appello e prive di una critica argomentata alla decisione impugnata. Quanto al dolo del danneggiamento, ha richiamato la motivazione della sentenza di merito che qualificava il pavimento della piazzetta come bene demaniale, pacificamente noto o facilmente conoscibile dall'imputato. Quanto alla richiesta di riqualificazione ex art. 392 c.p., ha osservato che la mera aspirazione dell'imputato a considerare propria l'area non è sufficiente a integrare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    La mera aspirazione soggettiva dell'imputato a ritenere propria l'area danneggiata è insufficiente a integrare la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della configurabilità del danneggiamento, il dolo può essere ravvisato quando il bene leso sia demaniale e tale natura sia conosciuta o comunque facilmente conoscibile dall'agente.
  • La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede un effettivo presupposto sostanziale della pretesa azionata; non basta la sola convinzione soggettiva dell'imputato di essere proprietario del bene.
  • La critica in cassazione deve avere contenuto argomentato e selettivo rispetto ai punti decisivi della decisione di merito; in difetto, il motivo è non specifico e solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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