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Parere

Parere n. 610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/459450 del 28 febbraio 2019 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. K10/459450 del 28 febbraio 2019, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, contestando sostanzialmente l’insufficienza reddituale posta a fondamento del provvedimento e deducendo carenze istruttorie e motivazionali. Egli ha prodotto CUD relativi agli anni 2011-2019 ed estratti conto previdenziali INPS propri e della moglie, sostenendo la solidità della situazione economica familiare. Il Ministero dell’interno ha invece rappresentato che, per l’anno 2017, il reddito risultava inferiore alla soglia minima e che erano emersi debiti tributari di € 2.078,50, nonché un’ulteriore posizione debitoria di € 10.251,78 riferita alla qualità di socio di una società di persone. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la sufficienza e l’attualità degli elementi fiscali e reddituali utilizzati per valutare la capacità economica del richiedente, nonché la completezza dell’istruttoria e della motivazione del diniego.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Pur dando atto del rispetto del contraddittorio, ha rilevato che nel fascicolo non era presente la documentazione fiscale necessaria a dimostrare l’attualità della posizione debitoria e che la relazione ministeriale non chiariva in quale modo il debito accertato incidesse sulla capacità reddituale del richiedente. Ha pertanto disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione sulla consistenza effettiva dei debiti tributari e sull’eventuale esistenza e andamento di piani di rateizzazione. Il Ministero e il ricorrente dovranno scambiarsi e depositare entro trenta giorni dalla comunicazione del parere la documentazione utile, accompagnata da una breve relazione esplicativa; nei successivi quindici giorni potranno depositare osservazioni e repliche, previo documentato scambio. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata e la trattazione è stata rinviata al terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Posizione debitoria e documentazione fiscale

È indispensabile acquisire la documentazione fiscale aggiornata che dimostri l’effettiva consistenza e attualità della posizione debitoria del ricorrente, inclusa la situazione degli eventuali piani di rateizzazione.

Incidenza del debito sulla capacità reddituale

La relazione istruttoria deve chiarire come i debiti tributari accertati incidano concretamente sulla capacità reddituale del richiedente e sulla valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza.

Contraddittorio procedimentale e processuale

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, rilevando che la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, il quale non aveva depositato osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente; il parere non definisce ancora in via conclusiva i criteri sostanziali di valutazione reddituale.

  • art. 10-bis, legge n. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    Il ricorrente aveva presentato osservazioni in risposta al preavviso di rigetto; la Sezione richiama la vicenda senza tuttavia formulare una valutazione definitiva sulla loro adeguatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dall’attualità e dalla consistenza di una posizione debitoria rilevante, non è sufficiente il richiamo generico a risultanze fiscali: occorre acquisire documentazione aggiornata e verificabile, comprese le informazioni sugli eventuali piani di rateizzazione.
  • La valutazione della capacità reddituale del richiedente deve essere sorretta da un’istruttoria che chiarisca non solo l’esistenza del debito tributario, ma anche la sua concreta incidenza sulla capacità economica rilevante ai fini del procedimento.
  • Quando gli elementi documentali acquisiti non consentono di verificare la fondatezza dei presupposti del provvedimento impugnato, la Sezione può disporre incombenti istruttori e rinviare ogni decisione in rito e nel merito.
  • Il rispetto del contraddittorio può ritenersi assicurato quando la relazione ministeriale venga trasmessa al ricorrente e questi abbia la possibilità di presentare osservazioni, anche se scelga di non avvalersene.

Diniego di cittadinanza italiana e posizione debitoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e richiesta

L’interessato aveva presentato l’istanza di cittadinanza il 13 agosto 2014. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda con provvedimento del 28 febbraio 2019, ritenendo insufficiente il reddito sulla base degli accertamenti fiscali svolti presso l’Agenzia delle entrate e della presenza di pendenze tributarie.

Il ricorrente ha contestato sostanzialmente la carenza reddituale, deducendo difetti di istruttoria e motivazione. A sostegno della propria posizione ha prodotto CUD relativi agli anni 2011-2019 ed estratti conto previdenziali INPS propri e della moglie, sostenendo che la situazione economica familiare fosse solida, salvo una lieve flessione nell’anno 2017.

Istruttoria ministeriale

Il Ministero ha riferito che per l’anno 2017 il reddito risultava inferiore alla soglia minima. Ha inoltre indicato la presenza di una posizione debitoria di € 2.078,50 e di un’ulteriore posizione di € 10.251,78, riferita alla qualità di socio di una società di persone.

Il ricorrente, nel riscontro al preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva fatto riferimento a un piano di rateizzazione relativo a un debito di € 974,62 e aveva prodotto la documentazione concernente i redditi propri e della consorte. Il Ministero ha ritenuto tali osservazioni non idonee a modificare le conclusioni già raggiunte.

Contraddittorio

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio risultava rispettato. La relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente con nota del 15 gennaio 2026 e non era seguito alcun riscontro.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha tuttavia ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. Nel fascicolo non risultava acquisita la documentazione fiscale idonea a dimostrare l’attualità della posizione debitoria. Inoltre, la relazione istruttoria non spiegava in quale modo i debiti accertati incidessero concretamente sulla capacità reddituale del richiedente.

La Sezione ha quindi disposto ulteriori incombenti istruttori, ritenendo indispensabile verificare:

  • la consistenza effettiva e aggiornata della posizione debitoria;
  • l’eventuale esistenza di piani di rateizzazione;
  • lo stato di tali piani;
  • l’incidenza dei debiti sulla capacità reddituale del richiedente.

Adempimenti richiesti e conclusioni

Il Ministero e il ricorrente dovranno scambiarsi reciprocamente e depositare presso la Sezione, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, ogni documentazione utile a sostenere le rispettive tesi, accompagnata da una breve relazione esplicativa. Nei successivi quindici giorni potranno depositare osservazioni e repliche, previo documentato scambio.

La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata e la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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