Cassazione Penale, Sentenza n. 26942/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione proposta da Maria Fascetto Sivillo nei confronti della Presidente del Collegio, Maria Eugenia Grimaldi, per presunto conflitto di interessi in quanto la Grimaldi sarebbe debitrice nei confronti di Riscossione Sicilia (parte civile nel processo) per 523,00 euro relativa a IMU; la ricusazione è stata dichiarata in udienza il 5 dicembre 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Fascetto. Ha confermato la decisione della Corte di appello di Messina che aveva ritenuto la dichiarazione di ricusazione tardiva rispetto al termine di tre giorni previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., e inoltre viziata per mancata documentazione probatoria nella dichiarazione (violazione dei requisiti di forma previsti dall'art. 41). La Corte ha altresì rigettato la richiesta di trattazione orale (richiamando l'art. 611), ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la ricusazione fosse tardiva rispetto a tale termine sia secondo l'orientamento che fa riferimento alla conoscibilità oggettiva, sia secondo l'orientamento che richiede conoscenza effettiva personale.
la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611
La dichiarazione di ricusazione deve indicare motivi e prove; i requisiti formali sono rigorosi e la mancata produzione di documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa è causa di inammissibilità.
Regola la forma dell'udienza camerale non partecipata; richiamato per escludere la trattazione orale del ricorso quando la Corte di appello ha pronunciato l'inammissibilità della ricusazione.
Norma procedurale richiamata quale riferimento processuale per la fissazione dell'udienza (contestuale al procedimento di giudizio), menzionata nel contesto del rinvio e della fissazione dell'udienza in cui è stata proposta la ricusazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigorosi: va proposta entro tre giorni dalla conoscenza o, a seconda dell'orientamento applicabile, dalla conoscibilità dell'elemento che costituisce causa di ricusazione; agire tempestivamente è essenziale.
- La dichiarazione deve contenere motivi e prove: allegare documentazione idonea e datata è cruciale, perché la mancanza di documenti può determinare l'inammissibilità per difetto formale.
- Se la causa di ricusazione si riferisce a fatti emersi al di fuori dell'udienza, è importante provare con atti ufficiali la data in cui la parte ha acquisito la conoscenza dei fatti (es. certificazioni, documenti rilasciati dall'ente), per dimostrare la tempestività.
- Non è sufficiente una visura generica priva di data: produrre certificati ufficiali o documenti protocollati è la pratica consigliata per comprovare la tempestiva conoscenza.
- In caso di decisione di inammissibilità in sede di merito, la Corte di cassazione decide normalmente in camera di consiglio senza trattazione orale; dunque la richiesta d'udienza orale difficilmente verrà accolta in tali ipotesi.
- Per evitare sanzioni e condanne alle spese o somme alla Cassa delle ammende, è opportuno curare la forma e la tempestività della ricusazione e, se necessario, chiedere al giudice di acquisire o certificare immediatamente la documentazione probatoria.
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