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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11603/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di oltre un milione di euro, assistito da ipoteca e fondato su due contratti di mutuo fondiario. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione allo stato passivo rilevando: che, a seguito di una scissione, i debiti connessi ai mutui erano stati trasferiti alla società beneficiaria insieme agli immobili ipotecati; che la società poi fallita avrebbe potuto rispondere solo dopo la preventiva escussione della beneficiaria, non risultando proposta alcuna azione giudiziale contro quest'ultima; che, inoltre, la documentazione prodotta dalla banca non sarebbe stata sufficiente a provare il credito, essendo stata depositata soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2506-quater, comma 3, e 2740 c.c., per avere il tribunale ritenuto necessaria la previa escussione della beneficiaria della scissione; 2) violazione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., sostenendo che al più sarebbe richiesta la preventiva costituzione in mora della beneficiaria, non una vera e propria escussione giudiziale; 3) motivo che risulta assorbito; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 101 e 93 l. fall., per avere il tribunale erroneamente invertito l'onere della prova, pretendendo dalla banca la dimostrazione anche del residuo debito e non soltanto dell'esistenza dei contratti, della loro anteriorità al fallimento e dell'erogazione delle somme, con onere invece del curatore di provare l'eventuale estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma perché riesamini la domanda di insinuazione al passivo attenendosi a due principi: nella scissione societaria la responsabilità della società scissa rispetto al debito trasferito alla beneficiaria postula la sola previa messa in mora della beneficiaria, non la preventiva escussione; inoltre, nel mutuo, il creditore deve provare l'esistenza del contratto, la sua anteriorità al fallimento e l'erogazione del denaro, mentre grava sul curatore la prova dell'avvenuto pagamento, totale o parziale, del debito. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    richiamato come base dell'opposizione proposta dalla banca contro il rigetto dell'insinuazione al passivo.

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti della società cui fanno carico

    la responsabilità della società scissa è solidale con quella della beneficiaria e richiede solo la previa costituzione in mora della beneficiaria, non la preventiva escussione giudiziale.

  • art. 2740 c.c.

    la Corte esclude che da questa norma possa ricavarsi un beneficium excussionis a favore della beneficiaria della scissione.

  • art. 50 T.U.B.

    la certificazione bancaria ex art. 50 T.U.B. è stata considerata dal tribunale insufficiente, ma la Corte non le attribuisce un valore probatorio generale; il tema rileva solo nel perimetro dei procedimenti monitori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che l'onere di provare l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione incombe sul curatore, non sul creditore che abbia provato titolo ed erogazione.

  • art. 101 l. fall.

    richiamato dalla banca nel motivo sull'onere della prova in sede di verifica del passivo.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato dalla banca nel motivo sull'onere della prova in sede di domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 563 c.c.

    citato in via esemplificativa per mostrare che il beneficio di escussione, quando previsto, è riferito al patrimonio.

  • art. 1944 c.c.

    citato in via esemplificativa per mostrare che il beneficio di escussione, quando previsto, è riferito al patrimonio o al debitore da eseguire.

  • art. 2268 c.c.

    citato in via esemplificativa per il medesimo rilievo sul beneficium excussionis.

  • art. 2304 c.c.

    citato in via esemplificativa per il medesimo rilievo sul beneficium excussionis.

  • art. 2393-bis c.c.

    citato in via esemplificativa per indicare che, ove previsto, il beneficio di escussione riguarda il soggetto da sottoporre a esecuzione forzata.

  • art. 2868 c.c.

    citato in via esemplificativa per indicare che, ove previsto, il beneficio di escussione riguarda il soggetto da sottoporre a esecuzione forzata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella scissione societaria, il debito trasferito alla beneficiaria resta assistito da responsabilità solidale della società scissa, ma la tutela del creditore verso la scissa è subordinata soltanto alla previa messa in mora della beneficiaria, non a una preventiva escussione giudiziale del suo patrimonio.
  • Quando l'ordinamento prevede un beneficium excussionis, esso deve risultare in modo espresso e va normalmente riferito al patrimonio o al debitore da eseguire; non può essere desunto in via estensiva da una norma che si limiti a richiedere l'insoddisfazione del credito.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fondato su un mutuo, il creditore deve provare l'esistenza del contratto, la sua anteriorità al fallimento e l'effettiva erogazione delle somme, mentre non gli incombe la prova del mancato pagamento del residuo, che resta a carico della curatela.
  • Ai fini della prova del credito da mutuo, la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile quando dal contratto emergano chiaramente le obbligazioni reciproche e la struttura delle rate; ciò che conta è la dimostrazione del titolo, dell'erogazione e della persistenza del debito.
  • In sede di verifica del passivo, il giudice non può invertire l'onere della prova pretendendo dal creditore la dimostrazione di fatti estintivi del rapporto obbligatorio, poiché tali fatti devono essere allegati e provati dalla parte che li invoca.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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