Cassazione Penale, Sentenza n. 17369/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela (art.152 c.p.), ritenendo che la remissione fosse rituale e correttamente accettata. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restino a carico dei querelati ai sensi dell'art.340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 01/07/2025. Durante la trattazione è intervenuta la remissione di querela da parte del querelante nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con la rituale accettazione; per tale motivo si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che la remissione della querela, purché rituale e accettata, estingue il reato; verificati gli elementi formali, opera l'estinzione e l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma secondo cui, quando il reato si estingue per remissione della querela, le spese del procedimento restano a carico dei querelati, e li ha condannati al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato solo se è rituale e viene accettata dall'imputato; in presenza di entrambi i requisiti il giudice può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
- La remissione è rilevante solo per i reati perseguibili a querela di parte; per reati perseguibili d'ufficio la remissione della querela non ha effetto estintivo.
- L'estinzione del reato per remissione non elimina automaticamente tutte le conseguenze processuali: il giudice può comunque pronunciare sulle spese processuali, che di norma restano a carico dei querelati ai sensi dell'art.340 c.p.p.
- È opportuno formalizzare la remissione e la relativa accettazione con atti rituali e produrli in giudizio, poiché l'efficacia estintiva dipende dalla regolarità formale dell'atto.
- Se la remissione interviene in sede di impugnazione, il giudice d'appello o di legittimità valuta l'estinzione e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando ricorrono le condizioni di legge.
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