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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10435/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 10/02/2023 che confermava le condanne per bancarotta per distrazione e l'occultamento delle scritture contabili. Cocchi deduceva violazione delle norme sulle circostanze attenuanti (artt.62-bis, 69, 133 c.p.) e della Costituzione (art.27), lamentando che la Corte d'appello non avesse riconosciuto le attenuanti generiche in regime di prevalenza nonostante il suo ruolo marginale, la collaborazione, la confessione, il ravvedimento e l'inesperienza imprenditoriale. Lombardi articolava tre motivi: (1) vizio nella valutazione delle prove, travisamento e difetto di motivazione riguardo alla sua responsabilità; (2) deduzione di intervenuta prescrizione sulla base dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.219 l.fall.; (3) vizio di motivazione e illegittima determinazione della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già state puntualmente esaminate e respinte dal giudice di merito, che la valutazione della prova e il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti siano ambiti di discrezionalità del giudice di merito insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati, e che non fosse ammissibile sollevare in Cassazione questioni (es. esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale) non devolute al giudice di appello. In particolare, in ordine alla prescrizione proposta da Lombardi, la Corte ha osservato che l'aggravante di cui all'art.219 l.fall. non risultava esclusa dai giudici di merito, con conseguente esclusione della tesi prescrizionale. Per tali motivi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, per profili di colpa nell'atto di impugnazione, al versamento alla Cassa delle Ammende (ex art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso nei reati contestati; utilizzato come norma attributiva di responsabilità concorrente fra amministratori.

  • art.216 L. fall.

    Norma che disciplina la bancarotta per distrazione: applicata per contestare la sottrazione di beni dal patrimonio sociale.

  • art.219 comma 1 L. fall.

    Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: i giudici di merito l'hanno ritenuta sussistente; la Cassazione ha osservato che, non essendo stata esclusa in sede d'appello, non poteva formare oggetto di nuovo motivo in cassazione volto a far decorrere la prescrizione.

  • art.62-bis cod. pen.

    Regola la determinazione del trattamento sanzionatorio per recidiva/precedenti: invocata dal ricorrente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato sulla valutazione del giudice di merito.

  • art.69 cod. pen.

    Principio che consente la valutazione della personalità del reo ai fini della determinazione della pena; la Corte ha richiamato che il giudizio di bilanciamento è riservato al giudice di merito.

  • art.133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti: la Cassazione ha ribadito che è sufficiente una motivazione congrua e non una analitica esposizione di tutti i criteri.

  • art.27 Cost.

    Richiamato in tema di funzione rieducativa della pena e principio di proporzionalità; i giudici di merito hanno valutato che la pena risultava congrua anche alla luce di tale principio.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'autore dell'impugnazione; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio del merito: le valutazioni probatorie e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio giuridico o di illogicità della motivazione.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state devolute al giudice d'appello: se una circostanza aggravante è stata ritenuta dai giudici di merito e non rimessa in discussione in appello, non è ammissibile fondare sul suo contrario una doglianza in cassazione (es. per far decorrere la prescrizione).
  • La responsabilità dell'amministratore cessato per atti di distrazione può essere affermata quando si dimostra la collocazione cronologica degli atti nella sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato; l'accertamento di tali elementi è di natura fattuale e richiede adeguata motivazione.
  • Il giudice di merito deve motivare adeguatamente la determinazione della pena ma non è tenuto a svolgere un'analitica esposizione dei criteri di valutazione: è sufficiente una motivazione congrua che renda comprensibile il ragionamento sulla congruità della pena.
  • Le impugnazioni basate su mera divergenza di valutazione dei fatti o su rivalutazione delle prove sono generalmente infondate in cassazione; occorre invocare e dimostrare vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità motivazionale per ottenere ammissibilità e successo.

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