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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36522/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza dell’8 giugno 2026 del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale applicativa degli arresti domiciliari. Gli era contestato l’acquisto, a fini di cessione a terzi, di 16,7 kg di hashish. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione sulla gravità indiziaria: i dialoghi intercettati sarebbero stati in parte incomprensibili e comunque equivoci, e non avrebbero superato la sua versione secondo cui, dopo aver inizialmente rinviato la decisione, avrebbe rifiutato l’offerta e rispedito i corrieri giunti per la consegna; ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della desistenza volontaria. Con il secondo motivo ha sostenuto che, al più, sarebbe configurabile un tentativo di acquisto, non essendosi perfezionata la cessione. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione sulle esigenze cautelari, ritenendola apodittica e non adeguatamente riferita alla sua estraneità all’associazione criminale e alla marginalità dell’episodio, che assumeva non consumato. La Procura generale ha chiesto l’inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato depositato via PEC anziché tramite il portale telematico; il difensore aveva riferito di ripetuti tentativi non riusciti di deposito sul portale, senza produrre certificazioni o attestazioni ufficiali del malfunzionamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza delle modalità legali di deposito. Ha ritenuto che, dal 1° aprile 2026, le impugnazioni per cassazione in materia di misure cautelari personali debbano essere depositate esclusivamente tramite il portale telematico dedicato; il deposito non telematico, compresa la PEC, è ammesso solo nei casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p. e debitamente certificati o attestati. L’onere di documentare il malfunzionamento e la conseguente necessità di utilizzare una modalità alternativa grava sul ricorrente. La semplice dichiarazione del difensore di aver tentato senza successo il deposito telematico, in assenza della documentazione richiesta, non è sufficiente; non rileva che l’atto sia comunque pervenuto al giudice. Per tale ragione la Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi relativi agli indizi, alla desistenza o al tentativo e alle esigenze cautelari. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 111-bis c.p.p.

    A questa regola può farsi eccezione, secondo quanto stabilisce il citato art. 111-bis, cod. proc. pen., soltanto nelle ipotesi di malfunzionamento di tale sistema informatico previste dai successivo art. 175-bis, in cui è espressamente consentito che i documenti siano redatti in formato analogico e depositati con modalità non telematiche, qual è considerata anche la pec.

    Il deposito telematico costituisce la modalità ordinaria ed esclusiva per le impugnazioni indicate; l’uso di modalità non telematiche è consentito soltanto nei casi di malfunzionamento previsti dall’art. 175-bis c.p.p.

  • art. 31, comma 3, c.p.p.

    Per effetto del combinato disposto degli artt. 111-bis, comma I., 31.1, comma 3, e 582, comma 1, cod. proc. pen., ed in applicazione della disciplina transitoria di cui agli artt. 87 e 87-bis, d. 1gs. n. 150 del 2022, e 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, e succ. modd., i ricorsi per cassazione e per quel che qui rileva e avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali, a partire dal 1° aprile dei 2026, debbono essere depositati esclusivamente con le prescritte modalità telematiche, vale a dire attraverso il portale specificamente dedicato.

    Nel quadro normativo applicato dalla Corte, i ricorsi per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari personali devono essere depositati tramite il portale dedicato a partire dal 1° aprile 2026.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    In ragione di tanto, deve concludersi che l'inosservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, fuori dai casi previsti dal citato art. 175- bis, ne determina l'inammissibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il deposito dell’impugnazione deve rispettare le modalità prescritte; la loro inosservanza, fuori dalle eccezioni per malfunzionamento, determina l’inammissibilità.

  • art. 175-bis c.p.p.

    L'art. 175-bis contiene anche la disciplina delle modalità di accertamento e documentazione del malfunzionamento, stabilendo che esso dev'essere «certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati» e con l'indicazione, altresì, «della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento registrati, in relazione a ciascun settore interessato»; modalità, queste, che debbono essere osservate anche per il successivo ripristino della normale funzionalità del sistema (commi 1 - 3).

    L’eccezione al deposito telematico richiede un malfunzionamento accertato e documentato secondo le forme previste, con indicazione dei periodi di inizio e fine quando disponibili. La parte che ricorre deve documentare le ragioni del deposito alternativo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    In ragione di tanto, deve concludersi che l'inosservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, fuori dai casi previsti dal citato art. 175- bis, ne determina l'inammissibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione delle modalità prescritte per il deposito dell’impugnazione, in assenza di un’eccezione documentata, comporta l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Da tanto consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. peri. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte pone a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

  • art. 12 delle preleggi

    Né detta conclusione si pone in tensione con il diritto di difesa, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito delle impugnazioni è conforme all'interpretazione letterale della disposizione, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, poiché rispondente a finalità dì semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle scansioni processuali.

    La Corte ritiene che l’interpretazione letterale della disciplina del deposito telematico conduca alla modalità esclusiva prescritta e che tale scelta sia giustificata da finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione.

  • art. 6 CEDU

    Né detta conclusione si pone in tensione con il diritto di difesa, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito delle impugnazioni è conforme all'interpretazione letterale della disposizione, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, poiché rispondente a finalità dì semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle scansioni processuali; non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia, tutelato dall'art. 6, CEDU; non lede il principio del "favor impugnationis".

    Secondo la Corte, l’obbligo di deposito telematico non contrasta con il diritto di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni per cassazione soggette all’obbligo di deposito telematico, l’invio tramite PEC non sostituisce il deposito attraverso il portale dedicato, salvo i casi di malfunzionamento previsti dalla legge.
  • Chi deposita un’impugnazione con modalità diverse da quelle prescritte deve documentare il malfunzionamento che ha impedito il deposito telematico, mediante le attestazioni o i provvedimenti previsti; la sola dichiarazione di tentativi infruttuosi non è sufficiente.
  • Fuori dalle eccezioni di legge debitamente documentate, l’inosservanza delle modalità telematiche determina l’inammissibilità dell’impugnazione anche se l’atto è pervenuto al giudice competente.
  • L’obbligo di deposito telematico, secondo la decisione, non lede il diritto di difesa né il diritto di accesso alla giustizia, in quanto risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione del procedimento.
  • La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

Testo integrale

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