Cassazione Penale, Ordinanza n. 11923/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la decisione di merito in un procedimento per omicidio, contestando tre profili: 1) il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, ritenuto ingiustificatamente mantenuto in equivalenza; 2) la misura della riduzione di pena applicata per l'attenuante speciale della dissociazione, ritenuta non estesa nella massima misura; 3) il diniego della continuazione esterna con reati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli dell'8 marzo 2018. La Corte osserva che i motivi non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, nel merito, si pongono in contrasto con principi consolidati di legittimità sul sindacato limitato in tema di bilanciamento circostanziato, sulla discrezionalità del giudice nella quantificazione della riduzione per attenuante speciale e sulla non automatica configurabilità della continuazione esterna rispetto a reati-fine di un'associazione a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto aspecifico il motivo sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, perché non censurava l'articolata motivazione della sentenza d'appello, fondata sulla particolare crudeltà dell'omicidio, sulla potenzialità offensiva delle armi utilizzate e sull'indifferenza per il pericolo per l'incolumità pubblica. Ha inoltre ritenuto infondati e contrari a giurisprudenza consolidata i motivi sull'estensione della riduzione per l'attenuante della dissociazione e sulla continuazione esterna. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
richiamato come parametro di congruità dell'applicazione della riduzione di pena per attenuante, in relazione alle esigenze di individualizzazione della pena
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è aspecifico e inammissibile.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione insufficiente.
- Quando il giudice riconosce un'attenuante speciale ma non applica la riduzione nella massima estensione, non è tenuto a un bilanciamento analitico di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente che la riduzione sia ritenuta complessivamente congrua rispetto all'individualizzazione della pena.
- La continuazione esterna non deriva automaticamente dal fatto che il reato-fine sia stato commesso in esecuzione del programma di una associazione a delinquere: occorre una verifica autonoma della volizione unitaria tra i fatti, non presumibile in via automatica.
Come è indicizzato
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