Sentenza n. 462/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 395/2023, pubblicata il 26.09.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 395/2023, relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi complessivi € 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancata esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la relativa notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata la mancata dimostrazione dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.500,00, con le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di subdelega, disponendo che intervenga su istanza di parte entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso costituisce, nel caso esaminato, presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo le quali deve essere eseguita la sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza presuppone, nei confronti della pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
- In presenza di un giudicato ineseguito e della mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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