Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente con apertura di credito acceso nel 1993 ed estinto il 31 ottobre 2013. Il correntista ha agito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e altri addebiti, nonché la restituzione delle somme che assumeva indebitamente addebitate. La banca, costituitasi in giudizio, ha contestato il merito della domanda e ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione di ripetizione, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dalla chiusura del rapporto avvenuta nel 2003. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione e respinto la domanda. In appello, il correntista ha dedotto l’efficacia interruttiva di una raccomandata dell’8 luglio 2013; la Corte d’appello ha ritenuto valido l’atto interruttivo, ha negato che la banca avesse allegato in modo specifico rimesse solutorie prescritte e, all’esito di CTU, ha accolto la domanda di nullità e ripetizione. In Cassazione, la banca ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha contestato la valutazione dell’atto interruttivo della prescrizione; con il secondo ha censurato la regola applicata dalla Corte territoriale sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione, sostenendo di non dover indicare analiticamente le rimesse solutorie o ripristinatorie e che l’onere di allegazione fosse stato erroneamente aggravato a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la valutazione sull’efficacia interruttiva della missiva fosse un accertamento di fatto insindacabile nei limiti dedotti e che il motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di conto corrente con apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione dell’azione di ripetizione del correntista non ha l’onere di individuare specificamente le singole rimesse solutorie prescritte: è sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne. Spetta piuttosto al giudice verificare, anche d’ufficio, se il rapporto fosse affidato e distinguere tra rimesse ripristinatorie e solutorie, per determinare correttamente il dies a quo della prescrizione. Per tale errore di diritto la Corte ha cassato entrambe le sentenze della Corte d’appello di L’Aquila, sia la non definitiva sia la definitiva, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, in una mera richiesta di rivalutazione del merito quando la censura investe un accertamento di fatto correttamente compiuto dal giudice di appello.
Il ricorso deve riportare in modo adeguato il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la carenza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non ne fonda la decisione su una specifica interpretazione autonoma.
È richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce che l'efficacia interruttiva dell'atto va apprezzata in fatto secondo il suo contenuto concreto.
È richiamato nel secondo motivo; la Corte chiarisce che, nell'eccezione di prescrizione in tema di conto corrente, non grava sulla banca l'onere di indicare analiticamente le singole rimesse solutorie prescritte.
È richiamato nei motivi di ricorso; la Corte osserva che la doglianza tendeva a contestare la valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
La ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente segue la decorrenza della prescrizione dal pagamento soltanto per le rimesse aventi natura solutoria; per le rimesse ripristinatorie, in presenza di affidamento, il termine decorre dalla chiusura del rapporto.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito relativa a conto corrente bancario assistito da apertura di credito, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie: solo queste ultime sono pagamenti in senso proprio e fanno decorrere la prescrizione dal singolo versamento, mentre le prime rilevano ai fini della prescrizione solo dalla chiusura del rapporto.
- L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta è sufficientemente allegata con la deduzione dell'inerzia del correntista e della volontà di avvalersene; non è necessario che la banca individui analiticamente le singole rimesse che assume prescritte.
- Spetta al giudice, anche d'ufficio, verificare la sussistenza dell'affidamento e qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie sulla base degli atti e dei documenti acquisiti, poiché da tale qualificazione dipende il dies a quo della prescrizione.
- La valutazione del contenuto concreto di una missiva ai fini dell'interruzione della prescrizione è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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