Cassazione Penale, Ordinanza n. 29331/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado e su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena nella misura concordata. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: lamentava che la Corte di appello non avesse verificato la sussistenza di eventuali cause di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., in particolare non avrebbe esplicitato il mancato proscioglimento per cause evidenti di non punibilità, nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse proposto avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, poiché nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado, una volta accolto l'accordo sulla pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare l'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, restando la cognizione limitata ai motivi non rinunciati. All'imputato è stata inoltre imposta la sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa su richiesta concorde delle parti non è censurabile con motivi non consentiti, poiché l'imputato rinuncia ai motivi di appello incompatibili con l'accordo.
il giudice di appello che accoglie la richiesta concordata di pena non deve motivare specificamente sull'assenza di cause di proscioglimento nel merito, salvo le ipotesi rilevabili nei limiti del devoluto.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto il patteggiamento in appello, come richiamato dalla decisione per delimitare i poteri del giudice di secondo grado.
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in appello su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure che presuppongano la riespansione dei motivi di appello ai quali l'imputato ha rinunciato.
- Nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado, quando accoglie l'accordo sulla pena, non è tenuto a una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né a verificare d'ufficio l'assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità probatorie oltre i limiti del devoluto.
- La deduzione in cassazione del difetto di verifica ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di concordato in appello integra un motivo non consentito e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29234/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29235/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29237/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29238/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29240/2026 del 03/08/2026
- ordinanza_penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2026 del 03/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →