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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38046/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta fermo il giudizio di responsabilità già affermato nei gradi di merito, con pena già ridotta dalla Corte di appello a due mesi di arresto ed euro 700 di ammenda.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado in rito abbreviato e poi in appello con sola riduzione della pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione per attività non autorizzata di parcheggiatore. La difesa ha articolato due motivi: violazione di legge per inosservanza dell'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per asserita mancanza di adeguata prova della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già dedotte in appello e già motivate dalla sentenza di merito, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che la norma incriminatrice punisca anche l'attività, svolta senza autorizzazione, di indirizzare gli automobilisti verso posti liberi, pur se in ausilio alle manovre di parcheggio, poiché tale condotta offende il bene giuridico tutelato, individuato nella riserva al soggetto pubblico dello sfruttamento di aree di cui sia titolare.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione incriminatrice ricomprende anche la condotta, priva di autorizzazione, di indirizzare gli automobilisti verso posti liberi, anche se svolta in ausilio alle manovre di parcheggio; la tutela della norma riguarda la riserva pubblica dello sfruttamento delle aree interessate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contravvenzione relativa all'attività non autorizzata di parcheggiatore può integrare la condotta tipica anche quando l'agente si limiti a indirizzare gli automobilisti verso posti liberi o a coadiuvare le manovre di parcheggio, se manca una preventiva autorizzazione.
  • Ai fini della configurabilità del fatto, il bene giuridico protetto dalla norma è individuato nella riserva al soggetto pubblico dello sfruttamento delle aree di cui esso sia titolare.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non è ammissibile se non si misura con le specifiche argomentazioni già svolte dal giudice di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali

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