Ordinanza n. 474/2026 - Genova, Sezione 2
per l''esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nullità della notificazione del ricorso per notifica effettuata direttamente alla Prefettura anziché all'Avvocatura dello Stato
Esito
La controversia
Il giudizio è stato promosso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Liguria. Con una precedente ordinanza, il Collegio aveva dichiarato nulla la notificazione del ricorso, poiché effettuata direttamente all'amministrazione resistente e non presso l'Avvocatura dello Stato, in violazione dell'art. 1 l. 260/1958. Il ricorrente, dopo essere stato autorizzato a depositare memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sostenuto che la nullità fosse sanabile e che dovesse essergli assegnato un termine per rinnovare la notificazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile la rinnovazione della notificazione nulla, nonostante la nullità fosse imputabile al notificante e la Prefettura non si fosse costituita. Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8303/2021 e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla all'assenza di una causa imputabile al notificante. È stato quindi assegnato al ricorrente il termine perentorio di 10 giorni per rinnovare la notificazione del ricorso. La camera di consiglio per la trattazione del merito è stata fissata all'8 luglio 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 1 l. 260/1958
La notificazione degli atti giudiziari destinati alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e non direttamente presso l'amministrazione.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie.
La disposizione, nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla all'assenza di una causa imputabile al notificante, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massime di principio
- La notificazione nulla del ricorso amministrativo può essere rinnovata anche quando la nullità sia imputabile al notificante e la parte intimata non si sia costituita, non operando più il requisito dell'assenza di imputabilità previsto dall'art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 148/2021.
- Quando la notificazione del ricorso è stata effettuata direttamente a un'amministrazione dello Stato anziché presso l'Avvocatura dello Stato, il giudice, accertata la nullità, può assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, rinviando la trattazione del merito.
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