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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23615/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla presunta invalidità della querela poiché la procura speciale allegata non sarebbe stata sottoscritta, con conseguente assenza di delega del difensore che avrebbe depositato la querela; 2) vizio di motivazione per mancata valutazione dell'elemento soggettivo della calunnia, sostenendo che la denuncia di smarrimento degli assegni fu immediatamente ritirata non appena constatato che gli assegni erano quelli della persona offesa, e quindi mancherebbe la volontà di accusare falsamente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse accertato la presenza di una valida procura e la sottoscrizione, oltre alla successiva ratifica della querela presso la Procura, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; il motivo è quindi manifestamente infondato. Sul secondo motivo ha ritenuto l'atto generico e non confrontato con la motivazione impugnata: la Corte di appello aveva richiamato la sentenza di primo grado ma aveva altresì motivato sull'attendibilità della persona offesa, sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazione giuridica; inoltre la Suprema Corte ha ricordato che il reato di calunnia si perfeziona al momento della presentazione della falsa denuncia e il successivo ritiro è un post factum irrilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    Emerge dall'iter motivazionale il principio secondo cui il reato di calunnia si perfeziona con la presentazione della falsa denuncia; il successivo ritiro della querela non esclude la configurabilità del reato

Massime di principio

  • La validità formale di una procura e la sua sottoscrizione, se accertata dai giudici di merito e ratificata dalla parte, rappresentano valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione salvo vizio di travisamento specificamente dedotto
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di attendibilità e le ricostruzioni probatorie operate dai giudici di merito, salvo che emergano contraddizioni manifeste o illogicità rilevabili in sede di legittimità
  • Il reato di calunnia si consuma al momento della presentazione della falsa denuncia; il ritiro successivo della denuncia è, in linea di principio, irrilevante ai fini della sussistenza del reato
  • I motivi di ricorso generici o che non si confrontano con la motivazione impugnata sono destinati all'inammissibilità o al rigetto: nella Cassazione è necessario dedurre errori di diritto o vizi motivazionali specifici
  • La ratifica di un atto (es. querela presentata e poi confermata presso la Procura) consolida la validità procedurale dell'atto stesso e ostacola censure basate su vizi formali non specificamente provati
  • L'insuccesso del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento a Cassa delle ammende) a carico del ricorrente

Testo integrale

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