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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12413/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché, nelle more, è intervenuta rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente. In applicazione dell'art. 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha precisato che tale sopravvenienza esimeva dalla pronuncia sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente volta a ottenere che, nel calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo prevista dall'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 9 del 2007, fossero inclusi la tredicesima mensilità e una percentuale del fondo di previdenza; la Corte d'appello aveva accolto la pretesa limitatamente alla tredicesima mensilità, ritenendo che l'indennità avesse natura retributiva e dovesse essere commisurata a tutti i compensi continuativi percepiti durante il rapporto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati i singoli motivi; è indicato solo che il ricorso è stato poi oggetto di rinuncia accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 6, l. Regione Calabria n. 9/2007

    La norma regionale disciplina l'indennità supplementare di incentivazione all'esodo; la Corte d'appello ne aveva desunto una natura retributiva e la computabilità delle voci continuative, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e rende superflua la decisione sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non pronuncia sulle spese se la sopravvenienza processuale lo esclude.
  • Quando la definizione del giudizio interviene per causa estintiva sopravvenuta, non si forma alcuna decisione di merito sulla correttezza della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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