Cassazione Penale, Ordinanza n. 24482/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per furto pluriaggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando un solo motivo. Dal testo emerge che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva affrontato le questioni con argomentazione ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. Il ricorso investiva inoltre il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il trattamento sanzionatorio, ma tali censure sono state ritenute generiche e inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla misura della pena e sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico, perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello, e ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità, sia il giudizio di comparazione tra circostanze sia la graduazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come base dei criteri di commisurazione della pena, non sindacabili in cassazione se motivati e non arbitrari.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti attengono a una valutazione discrezionale di merito e non sono sindacabili in cassazione se non quando risultino frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione è sufficiente e non illogica.
- Le doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio non superano il vaglio di ammissibilità quando non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
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