Cassazione Civile, Ordinanza n. 31156/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a cartella esattoriale relativa a somme richieste per omissione contributiva in relazione alla posizione di un lavoratore. In primo grado l'opposizione era stata accolta; la Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, confermando che non era stata provata l'esistenza dell'obbligo contributivo datoriale, ma aveva compensato le spese del grado di appello richiamando la peculiarità della controversia e la complessità interpretativa dei principi giurisprudenziali applicati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice di appello disposto una compensazione delle spese priva dei presupposti di legge e motivata con formule generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il regime delle spese applicabile ratione temporis, ossia l'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 69/2009, che consente la compensazione, fuori dal caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha ribadito il principio secondo cui tali ragioni non possono essere espresse con formule generiche o di stile, come la mera peculiarità della controversia o l'asserita complessità interpretativa, perché non consentono il controllo della decisione. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta inidonea, poiché la vicenda era governata da regole giurisprudenziali consolidate e non presentava ragioni eccezionali idonee a derogare al principio di soccombenza. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per la liquidazione delle spese del secondo grado e anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione e/o falsa applicazione
consente di censurare in cassazione l'erronea applicazione delle norme in tema di spese processuali.
richiamato come norma regolatrice del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
"gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate, fuori dal caso di soccombenza reciproca.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.
L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11
ha introdotto il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla controversia, poiché il giudizio era stato instaurato nel 2011.
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13
richiamato solo per delimitare il diverso regime successivo rispetto a quello applicabile alla causa.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo la L. n. 69/2009 e prima della riforma del 2014, la compensazione delle spese al di fuori della soccombenza reciproca è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
- Le ragioni addotte per derogare al principio di soccombenza devono essere concrete, verificabili e non meramente formulari; espressioni generiche come la 'peculiarità della controversia' o la 'complessità interpretativa' non sono di per sé sufficienti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese, pur rientrando in un apprezzamento del giudice di merito, è censurabile in cassazione quando le ragioni indicate siano illogiche, erronee o incompatibili con il quadro normativo.
- Quando la controversia è governata da principi giurisprudenziali consolidati, non è normalmente giustificata una compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza.
- Nel giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale fondato su rapporto ispettivo o diffida, l'ente previdenziale deve provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
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