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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto a una subappaltatrice per lavori eseguiti in un appalto pubblico relativo alla sistemazione di una strada statale. L'appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), poi organizzato anche mediante una società consortile per l'esecuzione dei lavori. La subappaltatrice aveva agito per ottenere il saldo del compenso nei confronti delle imprese dell'ATI e della stazione appaltante. Nei giudizi di merito la Corte d'appello aveva ritenuto che una delle imprese dell'ATI rispondesse solidalmente verso la subappaltatrice ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, anche per lavori ricadenti nella sfera della mandataria, valorizzando la qualificazione dell'ATI come 'mista' e ritenendo che la previsione di cooptazione nel patto costitutivo non trasformasse la mandante in soggetto estraneo rispetto a quei lavori. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e delle norme sulla qualificazione SOA e sulla cooptazione, sostenendo che, per la quota di lavori svolta come cooptata, non avrebbe dovuto rispondere verso la subappaltatrice, poiché la cooptazione non la rendeva contraente per quei lavori; 2) violazione dello stesso art. 37, comma 5, e degli artt. 118 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la solidarietà non potesse sopravvivere alla risoluzione del contratto di appalto e all'insolvenza della mandataria, specie alla luce di un diverso giudicato relativo alla sospensione dei pagamenti verso l'appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura dell'ATI e sull'effettivo contenuto dell'atto costitutivo, senza denunciare specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione contrattuale. Ha inoltre ribadito che la cooptazione è istituto eccezionale e derogatorio, che non attribuisce al soggetto cooptato la qualità di concorrente o contraente, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso che la ricorrente fosse realmente cooptata in senso proprio per la parte rilevante della controversia, reputando invece l'ATI mista e quindi operante la solidarietà verso la subappaltatrice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva affermato che la pretesa della subappaltatrice riguardava il pagamento di opere già eseguite in base al contratto di subappalto e che la risoluzione del contratto principale e i rapporti interni con la stazione appaltante non erano idonei a escludere la responsabilità solidale verso il terzo creditore. La Cassazione ha quindi confermato la decisione impugnata e ha posto le spese a carico della ricorrente, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    "L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili ... la responsabilità è limitata ... ferma restando la responsabilità solidale del mandatario"

    La solidarietà verso il subappaltatore opera per le imprese raggruppate che abbiano partecipato all'appalto; la limitazione di responsabilità riguarda solo gli assuntori di lavori scorporabili, restando ferma la solidarietà del mandatario. La scelta organizzativa di eseguire l'appalto mediante società consortile non elimina tale responsabilità.

  • art. 95, comma 4, d.P.R. n. 554/1999

    "... possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo ..."

    La cooptazione è istituto eccezionale che consente solo la partecipazione all'esecuzione nei limiti del 20% e non attribuisce status di concorrente o contraente alla cooptata.

  • art. 96 d.P.R. n. 554/1999

    "La società subentra ... nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della legge"

    La società consortile costituita dalle imprese riunite è mero strumento esecutivo; non muta la titolarità del contratto, che resta in capo alle imprese dell'ATI, né esclude le responsabilità previste dalla legge.

  • art. 118 d.lgs. n. 163/2006

    La disciplina richiamata dalla ricorrente sulla sospensione dei pagamenti è stata ritenuta non decisiva, perché riferita alla fase di pendenza del rapporto e non idonea a escludere la solidarietà verso il subappaltatore per prestazioni già eseguite.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito; la doglianza deve confrontarsi con la motivazione impugnata e, se attacca l'interpretazione di un atto, indicare specificamente le regole ermeneutiche violate.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Un motivo che non si confronti con la ratio decidendi o si limiti a riproporre tesi di merito già respinte integra un 'non motivo' ed è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, la ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta e l'aggiudicazione possono determinare una responsabilità solidale verso il subappaltatore, che non viene elusa dalla successiva organizzazione interna dell'esecuzione in forma di società consortile.
  • La cooptazione è un istituto eccezionale e derogatorio: consente a un'impresa priva dei requisiti richiesti per quella specifica prestazione di partecipare solo all'esecuzione entro il limite normativo, ma non le attribuisce la qualità di concorrente o contraente per i lavori affidati.
  • Per sostenere in cassazione la violazione dei criteri di interpretazione di un atto negoziale non basta contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare le specifiche regole ermeneutiche violate e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Il ricorso per cassazione deve attaccare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di argomenti già disattesi, senza confutare le ragioni decisorie, integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
  • Le vicende del rapporto principale tra stazione appaltante e appaltatore, compresa la risoluzione del contratto, non escludono di per sé la tutela del subappaltatore quando il credito azionato riguarda prestazioni già eseguite e trova base nella disciplina speciale della solidarietà tra i partecipanti all'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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