Cassazione Penale, Ordinanza n. 00476/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per avere esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, in violazione dell'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 28 giugno 2019; il fatto era stato accertato il 3 ottobre 2020. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un solo motivo di vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avrebbe dato conto della richiesta difensiva di verificare per quanto tempo fosse durata l'osservazione della condotta. Si lamentava quindi una carenza argomentativa sulla prova della reiterazione o stabilità della condotta osservata dagli agenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito fossero corrette in diritto e congrue sul piano logico, avendo accertato che personale della polizia municipale aveva osservato l'imputato mentre indicava a diversi conducenti il luogo ove parcheggiare, ricevendo un compenso dai guidatori, in modo abusivo. La censura difensiva è stata giudicata generica e non confrontata con la motivazione di merito, la quale escludeva che si trattasse di una condotta episodica. Conseguentemente, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Viene richiamato quale base incriminatrice della condotta di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, già sanzionata in precedenza per la medesima violazione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria consegue solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni delle sentenze di merito; una censura generica o meramente perplessa non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
- La configurabilità del reato può essere desunta da un accertamento di condotte plurime e non episodiche, valorizzando l'osservazione diretta della polizia giudiziaria di più episodi materiali coerenti con l'esercizio abusivo dell'attività vietata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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