Cassazione Civile, Ordinanza n. 21433/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un conducente aveva proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura gli aveva applicato la sospensione della patente per un anno, in relazione alla guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in sede di gravame proposto dalla Prefettura, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 223 del codice della strada e degli artt. 9 e 14 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che fosse stata applicata erroneamente la sospensione prevista dall'art. 223 c.d.s. anziché quella specificamente prevista per la guida in stato di ebbrezza dall'art. 186 c.d.s.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato che, nel caso concreto, la sospensione della patente per un anno era legittima perché il conducente era stato sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,7 g/l, rientrante nella fascia più grave dell'art. 186 c.d.s., che prevede la sospensione da uno a due anni. È stato quindi rigettato il ricorso. Nulla è stato liquidato per le spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
commi secondo, settimo, ottavo e nono
la sospensione della patente costituisce sanzione accessoria collegata all'accertamento della guida in stato di ebbrezza; per la fascia di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione da uno a due anni, con possibilità di applicazione della misura nel caso concreto
la sospensione disposta dal prefetto ha natura cautelare e preventiva, finalizzata a impedire nell'immediato la reiterazione di condotte pericolose; non esclude, in astratto, l'applicazione della disciplina dell'art. 186 ove ne ricorrano i presupposti, purché entro un termine ragionevole
art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne valorizzi un'autonoma portata decisoria
art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689
impone il principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione irrogata
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative collegate alla guida in stato di ebbrezza occorre distinguere tra la sospensione della patente quale sanzione accessoria conseguente all'accertamento del reato e la sospensione cautelare e preventiva disposta dal prefetto per finalità immediatamente preventive.
- La sospensione prefettizia ex art. 223 c.d.s. può operare anche in presenza di guida in stato di ebbrezza, ma solo se sorretta dai presupposti propri della misura cautelare e se adottata entro un termine ragionevole dalla violazione.
- Quando sia stata accertata la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente può essere irrogata solo alle condizioni previste dall'art. 186 c.d.s.; per il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la misura è quella da uno a due anni.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo deve sussistere corrispondenza tra fatto contestato e fatto posto a base della sanzione, senza automatismi applicativi tra discipline diverse.
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