Ordinanza n. 1117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione Prima, di reiezione del ricorso contro l’esclusione dalla graduatoria della classe di concorso B006 - Laboratorio di odontotecnica, nonché i provvedimenti di esclusione e la graduatoria approvata con D.D.G. prot. n. 35846 del 24 agosto 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro la propria esclusione dalla graduatoria relativa alla procedura concorsuale riservata per la classe di concorso B006 - Laboratorio di odontotecnica. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a rilevare che, nella fase cautelare, l’appello non appare ictu oculi infondato. Poiché la graduatoria comprende un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti non ancora notiziati collocati nella graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che l’appello non fosse manifestamente infondato e che la questione dovesse essere approfondita nella sede di merito. Non è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR né dei provvedimenti contestati. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la trattazione del merito. Il Collegio ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi sul sito web istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nel PAT entro i successivi quindici giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando l’istanza cautelare evidenzi profili meritevoli di approfondimento senza giustificare la sospensione dell’atto, di fissare sollecitamente l’udienza di merito. Nel caso concreto l’istanza è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza, ferma l’esecutività della sentenza e degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando il gravame non appare ictu oculi infondato ma non sussistono i presupposti per sospendere l’esecutività della sentenza e degli atti impugnati, l’istanza può essere accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell’udienza di merito e mantenimento dell’efficacia degli atti.
- La presenza di un elevato numero di controinteressati collocati nella graduatoria oggetto di contestazione può giustificare l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- Quando è autorizzata la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale dell’amministrazione, l’avviso deve rendere conoscibili l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, i motivi e le domande, nonché gli estremi dell’ordinanza; l’amministrazione deve attestare l’avvenuta pubblicazione e conservarla sino alla definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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