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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34324/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro (24/2/2025) relativo al telefono cellulare di Resmini. Il Procuratore denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata specificazione del vincolo di pertinenzialità e per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura; sosteneva che la perimetrazione delle informazioni da acquisire e i criteri di selezione potessero essere definiti in fase esecutiva mediante copia forense e che il sequestro fosse strumentale all'estrazione dei dati rilevanti, inoltre rilevava che i telefoni erano già stati restituiti

La decisione

La Cassazione ha ritenuto che il Resmini aveva interesse al riesame anche se il dispositivo era stato restituito dopo l'estrazione della copia forense. Tuttavia il ricorso del Pubblico Ministero è stato rigettato: la Corte ha confermato che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi deve indicare in fase genetica le ragioni della necessità di un sequestro esteso oppure specificare le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale dei dati e i tempi della selezione/ restituzione. La mancata specificazione ha caratterizzato il sequestro come meramente esplorativo e quindi illegittimo. Il ricorso è stato rigettato e il Procuratore non è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • Direttiva UE 2016/680

    L'art. 4 va interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali: l'accesso ai dati di un telefono è compatibile se la norma definisce in modo sufficientemente preciso i reati, garantisce proporzionalità e prevede controllo preventivo di un giudice salvo emergenze

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    artt. 7, 8 e art. 52, par. 1

    I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati non sono assoluti e possono essere limitati solo per legge e nel rispetto del principio di proporzionalità; ogni limitazione deve essere necessaria, adeguata e prevedere regole chiare sulla portata e applicazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formulazione sintetica del motivo di ricorso in cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022; Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025

    La giurisprudenza consolidata richiede che il decreto di sequestro di dispositivi contenenti dati informatici motivi la pertinenzialità e la proporzionalità, o alternativamente indichi le specifiche informazioni da cercare, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi della selezione e restituzione; inoltre riconosce interesse al riesame anche se il dispositivo è stato restituito dopo estrazione di copia forense

Massime di principio

  • L'interesse al riesame sussiste anche se il dispositivo è stato restituito dopo l'estrazione di una copia forense: la mera restituzione del "contenitore" non elimina la rilevanza del controllo sulla legittimità del sequestro
  • Il decreto di sequestro probatorio che riguarda dati informatici deve, nella fase genetica, indicare o giustificare un sequestro esteso oppure specificare le informazioni da ricercare, i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale e i tempi entro cui sarà effettuata la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti
  • La polizia giudiziaria, al momento del sequestro, deve limitarsi all'apprensione del dispositivo; l'accesso ai contenuti e l'estrazione dei dati devono essere effettuati preferibilmente su copia forense, in contraddittorio e sotto controllo giudiziario, per evitare attività esplorative
  • Il principio di proporzionalità impone che il sequestro sia adottato solo se l'obiettivo investigativo non può essere raggiunto con mezzi meno invasivi; in caso contrario il sequestro esteso è illegittimo
  • Deve esserci un bilanciamento concreto tra esigenze investigative e tutela della riservatezza (inclusi dati sensibili): le limitazioni devono essere previste da norme chiare e motivate caso per caso
  • L'estrazione indiscriminata di una copia integrale senza indicazione della pertinenzialità può essere qualificata come misura esplorativa e portare all'annullamento del provvedimento

Testo integrale

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