Cassazione Civile, Ordinanza n. 16648/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità originario, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato una sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo per difetto di prova della notificazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20758/2024, aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia e condannato quest'ultima alle spese in favore del contribuente vittorioso, ma aveva omesso di pronunciare sulla richiesta, formulata dal difensore del contribuente con memoria, di distrazione delle spese in suo favore quale antistatario. L'avvocato propone quindi ricorso per correzione di errore materiale, deducendo la violazione/falsa applicazione degli artt. 93, 287 e 391-bis c.p.c., per ottenere l'integrazione del provvedimento con la distrazione delle spese a suo favore.
La decisione
La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale. Rileva che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non integra una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria, ma un mero errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabili anche nel giudizio di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Dispone quindi la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 20758/2024, aggiungendo dopo la statuizione sulle spese le parole relative alla distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese trova fondamento nella norma e la correzione è coerente con il meccanismo previsto per il difensore antistatario.
Il rimedio della correzione dell'errore materiale è applicabile all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Disciplina il procedimento di correzione cui la Corte fa riferimento per integrare il dispositivo.
Consente l'applicazione del procedimento di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
La Corte richiama la disposizione come base processuale per la correzione dell'ordinanza di legittimità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non va qualificata come mancata decisione su una domanda autonoma, ma come errore materiale del provvedimento.
- In presenza di tale omissione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., non l'impugnazione ordinaria.
- Il procedimento di correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione del dispositivo per aggiungere la distrazione delle spese consente una tutela più rapida del difensore antistatario e realizza meglio il principio di ragionevole durata del processo.
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