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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 23/07/2011 all'08/11/2013 a seguito di arresto per presunta estorsione. Il ricorrente era stato poi assolto in primo grado perché il fatto non sussisteva; vicenda processuale successiva ha visto annullamenti e conferme di assoluzione divenute irrevocabili. Il giudice della riparazione ha ritenuto che il Voci abbia concorso a dar causa all'ingiusta detenzione per colpa grave, sulla base di elementi quali un'annotazione di servizio del 19/07/2011 relativa a una conversazione telefonica in cui il Voci appariva minaccioso e cambiava tono accortosi di essere in viva voce, e le dichiarazioni della presunta vittima (Corapi) e della sua compagna. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione, lamentando in particolare l'erroneo valore attribuito alla conversazione e la mancanza di accertamenti sull'intestatario dell'utenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e con valutazione ex ante, gli elementi disponibili e ha adeguatamente motivato la sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. È stato ribadito che il giudice della riparazione non può invece ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non ha considerato provati; ciò non è avvenuto nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Il Pubblico Ministero ha invocato tale disposizione per richiedere l'applicazione di misure cautelari dopo la trasmissione degli atti; viene citata come base procedurale per la richiesta di misure cautelari

  • art. 7 della L. 12.7.1991 n. 20:3

    Nel provvedimento di conferma della misura cautelare il GIP ha escluso l'aggravante indicata (la norma è richiamata nel testo così come riportata), quindi la misura è stata confermata senza l'aggravante originariamente contestata

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Citata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; utilizzata come riferimento per la quantificazione della sanzione pecuniaria accessoria

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 Maltese; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 Sarnataro ed altri; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017; Sez. 4, n.11150 del 19/12/2014)

    Richiamate per i principi sulla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di dolo o colpa grave che abbia determinato la falsa apparenza del reato; tuttavia non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non ha considerato provati

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione autonoma ed ex ante sulla condotta dell'indagato/condannato per accertare se con dolo o colpa grave abbia fatto sorgere la falsa apparenza del reato, anche se la valutazione è distinta da quella del processo penale di merito
  • La sussistenza di una 'colpa grave' che abbia indotto l'autorità a ritenere sussistente il reato può escludere il diritto alla riparazione, anche se il processo di merito si è concluso con assoluzione
  • Il giudice della riparazione può utilizzare e valorizzare elementi acquisiti nel processo (es. annotazioni di servizio, dichiarazioni della vittima o di terzi, registrazioni o conversazioni) purché tali elementi non siano in contrasto con gli accertamenti definitivi del giudice di cognizione e non implichino l'affermazione di fatti che il giudice di merito abbia escluso come provati
  • Il comportamento dell'interessato (comportamenti telefonici, minacce percepite dalla vittima, modifiche di tono in conversazioni intercettate o annotate) può avere valore sinergico e motivare la misura cautelare; se ritenuto attendibile può configurare colpa grave ai fini della riparazione
  • L'impugnazione in Cassazione per 'manifesta illogicità della motivazione' è difficilmente accolta se la Corte territoriale ha fornito una spiegazione coerente e riferibile agli elementi di fatto disponibili
  • Il giudice della riparazione non può, invece, ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non abbia ritenuto provati: questo rappresenta il limite della sua valutazione

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