Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 23/07/2011 all'08/11/2013 a seguito di arresto per presunta estorsione. Il ricorrente era stato poi assolto in primo grado perché il fatto non sussisteva; vicenda processuale successiva ha visto annullamenti e conferme di assoluzione divenute irrevocabili. Il giudice della riparazione ha ritenuto che il Voci abbia concorso a dar causa all'ingiusta detenzione per colpa grave, sulla base di elementi quali un'annotazione di servizio del 19/07/2011 relativa a una conversazione telefonica in cui il Voci appariva minaccioso e cambiava tono accortosi di essere in viva voce, e le dichiarazioni della presunta vittima (Corapi) e della sua compagna. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione, lamentando in particolare l'erroneo valore attribuito alla conversazione e la mancanza di accertamenti sull'intestatario dell'utenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e con valutazione ex ante, gli elementi disponibili e ha adeguatamente motivato la sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. È stato ribadito che il giudice della riparazione non può invece ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non ha considerato provati; ciò non è avvenuto nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Il Pubblico Ministero ha invocato tale disposizione per richiedere l'applicazione di misure cautelari dopo la trasmissione degli atti; viene citata come base procedurale per la richiesta di misure cautelari
art. 7 della L. 12.7.1991 n. 20:3
Nel provvedimento di conferma della misura cautelare il GIP ha escluso l'aggravante indicata (la norma è richiamata nel testo così come riportata), quindi la misura è stata confermata senza l'aggravante originariamente contestata
Corte Cost. n.186 del 2000
Citata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; utilizzata come riferimento per la quantificazione della sanzione pecuniaria accessoria
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 Maltese; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 Sarnataro ed altri; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017; Sez. 4, n.11150 del 19/12/2014)
Richiamate per i principi sulla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di dolo o colpa grave che abbia determinato la falsa apparenza del reato; tuttavia non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non ha considerato provati
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione autonoma ed ex ante sulla condotta dell'indagato/condannato per accertare se con dolo o colpa grave abbia fatto sorgere la falsa apparenza del reato, anche se la valutazione è distinta da quella del processo penale di merito
- La sussistenza di una 'colpa grave' che abbia indotto l'autorità a ritenere sussistente il reato può escludere il diritto alla riparazione, anche se il processo di merito si è concluso con assoluzione
- Il giudice della riparazione può utilizzare e valorizzare elementi acquisiti nel processo (es. annotazioni di servizio, dichiarazioni della vittima o di terzi, registrazioni o conversazioni) purché tali elementi non siano in contrasto con gli accertamenti definitivi del giudice di cognizione e non implichino l'affermazione di fatti che il giudice di merito abbia escluso come provati
- Il comportamento dell'interessato (comportamenti telefonici, minacce percepite dalla vittima, modifiche di tono in conversazioni intercettate o annotate) può avere valore sinergico e motivare la misura cautelare; se ritenuto attendibile può configurare colpa grave ai fini della riparazione
- L'impugnazione in Cassazione per 'manifesta illogicità della motivazione' è difficilmente accolta se la Corte territoriale ha fornito una spiegazione coerente e riferibile agli elementi di fatto disponibili
- Il giudice della riparazione non può, invece, ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non abbia ritenuto provati: questo rappresenta il limite della sua valutazione
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