Sentenza del 19/02/2015 n. 1658 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il diniego è impugnabile. Esso concreta infatti un diniego di agevolazione fiscale e rientra, per tale ragione, tra gli atti espressamente impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992. Il testo non indica l'esito complessivo del giudizio né eventuali ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità del provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria nega l'istanza di disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative previste dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Il punto centrale è stabilire se tale diniego costituisca un atto impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La norma disciplina le disposizioni applicabili alle società non operative e consente, in presenza dei presupposti, di richiedere la disapplicazione dei relativi effetti fiscali.
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione ricomprende tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario anche quelli relativi al diniego o alla revoca di agevolazioni o altri benefici fiscali; il diniego di disapplicazione è stato ricondotto a questa categoria.
Massime di principio
- Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è impugnabile davanti al giudice tributario non solo quando determina direttamente un'imposta, ma anche quando nega un'agevolazione o un beneficio fiscale previsto dalla legge.
- Il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva o penalizzante può avere natura sostanzialmente lesiva e, se riconducibile a un diniego di agevolazione fiscale, può essere contestato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: occorre considerarne gli effetti concreti sulla posizione fiscale del contribuente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare il contenuto del provvedimento, la sua riconducibilità a un diniego di beneficio fiscale e il rispetto del termine processuale per proporre ricorso.
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