Sentenza del 20/04/2017 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Statuto dei diritti del Contribuente - Rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni comporta, in assenza di una valida, concreta e adeguatamente motivata ragione di urgenza, l'illegittimità dell'atto. L'onere di dimostrare l'urgenza grava sull'Ufficio; la mera necessità di evitare la decadenza dal potere di accertamento non è sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, relativo al termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Secondo il principio richiamato, l'Ufficio non può emettere l'avviso prima della scadenza del termine, salvo che ricorrano specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza. Tali ragioni devono essere provate dall'Amministrazione e non possono consistere nella sola imminente scadenza del termine per l'accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'Ufficio non può emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni costituisce una garanzia procedimentale per il contribuente. La sua violazione rende illegittimo l'avviso, salvo che l'Amministrazione dimostri una situazione concreta di particolare urgenza, specificamente motivata nell'atto o comunque adeguatamente provata.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene emesso prima della scadenza di un termine previsto a tutela del contribuente, occorre verificare se la legge ammetta eccezioni e se l'Amministrazione le abbia motivate in modo concreto.
- L'onere di provare la particolare urgenza grava sull'Ufficio, non sul contribuente.
- La sola imminente scadenza del termine per notificare l'accertamento non costituisce, di regola, una valida ragione di urgenza, poiché l'Amministrazione deve organizzare tempestivamente la propria attività.
- In casi analoghi è opportuno controllare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione dell'avviso e la presenza di una motivazione specifica sull'urgenza.
- La violazione del termine può condurre all'annullamento dell'avviso, ma la valutazione concreta dipende dalla disciplina applicabile ratione temporis e dall'eventuale presenza di una motivazione effettiva, specifica e documentata.
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