Sentenza del 20/04/2017 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Notificazioni - Ammissione di ricezione dell'atto impositivo - Prova della completezza dell'atto ricade sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l’ammissione della ricezione del plico contenente l’atto impositivo esonerasse l’ente emittente dalla prova ulteriore del suo contenuto. In presenza della ragionevole presunzione che il plico spedito e consegnato fosse completo, spettava alla destinataria dimostrare concretamente l’incompletezza della cartella. La contestazione della contribuente, non adeguatamente provata, è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’onere della prova relativo al contenuto del plico notificato. La destinataria ammetteva di aver ricevuto un plico contenente un atto impositivo, ma sosteneva che la cartella fosse incompleta. Il tema era stabilire se spettasse all’ente dimostrare nel dettaglio il contenuto integrale del plico oppure alla contribuente provare che l’atto ricevuto fosse privo di alcune parti.
Norme richiamate
Principi sull’onere della prova in materia di notificazione degli atti impositivi
Chi ammette di aver ricevuto il plico contenente l’atto impositivo non può limitarsi a contestarne genericamente la completezza: deve fornire la prova dell’eventuale incompletezza. L’ente non è tenuto a dimostrare ulteriormente il contenuto del plico quando la ricezione dell’atto sia stata riconosciuta.
Presunzione di completezza del plico notificato
La consegna di un plico si presume riferita a un atto completo, salvo prova contraria del destinatario. La mera allegazione della mancanza di pagine o allegati non è sufficiente senza elementi concreti che dimostrino l’irregolarità.
Massime di principio
- Quando il contribuente riconosce di aver ricevuto il plico contenente l’atto, l’amministrazione non deve normalmente provare analiticamente ogni documento o pagina inserita nella busta.
- La contestazione dell’incompletezza dell’atto deve essere specifica e supportata da elementi concreti, non da una semplice affermazione generica.
- In caso di ricezione di un plico apparentemente regolare, opera una presunzione di completezza che il destinatario può superare solo dimostrando quali parti mancassero e perché tale mancanza incida sulla validità o sulla possibilità di difendersi.
- È opportuno conservare la busta, l’atto ricevuto e ogni documentazione relativa alla notifica, verificando immediatamente la presenza di tutte le pagine e degli allegati indicati.
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