Sentenza del 20/04/2017 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Notificazioni - Notifica a mezzo PEC - Prima dell'introduzione del processo telematico nella Regione Abruzzo - Illegittimità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello effettuata tramite PEC in un periodo antecedente all'attivazione del processo tributario telematico nella Regione Abruzzo. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato senza rispettare le modalità specificamente previste dagli articoli 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell'atto di appello effettuata tramite PEC in Abruzzo prima dell'attivazione, in quella Regione, della disciplina specifica sul processo tributario telematico. Il ricorrente sosteneva, o comunque aveva fatto affidamento, sulla validità della notificazione telematica; la questione era se tale modalità fosse utilizzabile al di fuori dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa sul processo tributario telematico.
Norme richiamate
Art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992
Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica solo con decorrenza e modalità previste dal decreto del M.E.F. 23 dicembre 2013 n. 163 e dai relativi decreti di attuazione.
La notificazione telematica nel processo tributario è ammessa soltanto dalla data e secondo le modalità stabilite dalla normativa attuativa del processo tributario telematico; non è sufficiente la mera disponibilità tecnica della PEC.
D.M. MEF 23 dicembre 2013 n. 163
Il decreto costituisce la base regolamentare per l'avvio e il funzionamento del processo tributario telematico, la cui operatività dipendeva anche dai successivi decreti di attuazione e dall'attivazione territoriale.
Art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
L'atto di appello deve essere notificato secondo le forme previste dalla disciplina del processo tributario; l'inosservanza delle modalità prescritte comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario. Prima dell'effettiva attivazione del processo telematico nella specifica Regione, la PEC non poteva sostituire le forme di notificazione allora previste.
Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 17491 del 12 settembre 2016
La Corte ha applicato rigorosamente il principio secondo cui una notifica telematica effettuata prima dell'abilitazione territoriale del processo tributario telematico è inesistente e non produce effetti processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità tecnica di utilizzare la PEC non implica automaticamente la validità della notificazione: occorre verificare che il processo telematico fosse formalmente attivo nel territorio e nel periodo interessati.
- Le notificazioni e i depositi telematici devono rispettare sia la normativa generale sia i decreti attuativi e le date di attivazione territoriale; in mancanza, l'atto può essere considerato inesistente.
- Quando la legge prescrive modalità specifiche per proporre un'impugnazione, il mancato rispetto della forma può determinare direttamente l'inammissibilità dell'appello, senza che la regolarità sostanziale dell'atto possa sanare il vizio.
- Prima di notificare un atto processuale tramite PEC occorre verificare la disciplina vigente alla data dell'operazione, l'eventuale attivazione del processo telematico nella Regione competente e le modalità tecniche prescritte.
- La decisione riguarda il quadro normativo anteriore alla piena generalizzazione del processo tributario telematico; per casi attuali devono essere controllate le disposizioni oggi vigenti e le eventuali regole transitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 apr 2017Sentenza del 20/04/2017 n. 1819 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →