Sentenza del 20/04/2017 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Redditi d'impresa - Operazioni soggettivamente inesistenti - Consapevolezza della frode fiscale - Deduzione costo - Preclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestava la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, reali quanto alla merce e ai pagamenti, ma fatturate da società cartiere interposte invece che dai reali cedenti. Sosteneva che la contribuente conoscesse, o avrebbe dovuto conoscere, la frode carosello, sulla base di plurimi indizi: la sostituzione degli storici fornitori con società formalmente diverse ma gestite dai medesimi intermediari, i pagamenti estero su estero nonostante la presenza di partita IVA e domicilio fiscale in Italia, la retrocessione di somme su conti svizzeri riconducibili ai soci della contribuente e il mancato recupero di un credito verso una società apparentemente fornitrice. La contribuente eccepiva inoltre vizi procedimentali, tra cui l'illegittimità della riedizione degli avvisi e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché la propria buona fede.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi della contribuente. Ha ritenuto legittima la riedizione degli avvisi in autotutela, poiché non erano maturati i termini decadenziali e non vi era giudicato, e ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che la contribuente aveva potuto presentare osservazioni e che l'Ufficio ne aveva dato conto negli avvisi. Nel merito, pur riconoscendo che le operazioni erano effettive, ha ritenuto provata la conoscenza, o almeno la colpevole inconsapevolezza, della frode sulla base del quadro indiziario complessivo, attribuendo particolare rilievo alla retrocessione di somme sui conti dei soci. Di conseguenza, ha escluso sia la detrazione dell'IVA sia la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 16.000 euro per il primo grado e 20.000 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge n. 44/2012
La deducibilità del costo è ammessa solo laddove manchi la consapevolezza della frode fiscale che sta a monte dell'operazione.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il costo realmente sostenuto può essere dedotto soltanto se il contribuente non conosceva e non poteva conoscere la frode fiscale sottostante. La norma è stata ritenuta applicabile retroattivamente.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio endoprocedimentale è rispettato quando il contribuente può formulare osservazioni sul processo verbale di constatazione e l'Ufficio le considera e ne espone le ragioni nell'avviso di accertamento; non è necessario un ulteriore confronto dialogico o una specifica adesione alle osservazioni.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la realtà della merce, della fattura e del pagamento non è sufficiente a dimostrare la buona fede: occorre verificare se il contribuente conoscesse o dovesse conoscere l'interposizione fraudolenta.
- La consapevolezza o la conoscibilità della frode può essere desunta da una valutazione complessiva di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui fornitori privi di struttura, cambiamenti anomali nella catena commerciale, pagamenti incoerenti con la posizione fiscale del fornitore, retrocessioni di denaro ai soci e mancato recupero di crediti verso società cartiere.
- La presenza di un vantaggio economico occulto o di flussi finanziari riconducibili alla frode può assumere rilievo decisivo anche se il denaro non transita direttamente sui conti della società contribuente.
- Per conservare la deducibilità del costo, il contribuente deve poter documentare non solo l'effettività dell'acquisto, ma anche la propria estraneità e diligente inconsapevolezza rispetto alla frode a monte.
- La riedizione di un avviso annullato in autotutela è in linea generale possibile se l'Ufficio non è decaduto dal potere accertativo, non vi è giudicato e il nuovo atto considera le osservazioni del contribuente.
- Il contraddittorio procedimentale non impone all'Amministrazione di instaurare una trattativa: è sufficiente consentire la presentazione delle osservazioni e motivare nell'atto finale le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
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