Sentenza del 20/04/2017 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Elementi che provano la connivenza del cessionario - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2010, contestando il recupero di costi, IVA, IRES e IRAP derivanti da fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Sosteneva che gli elementi valorizzati dall'Amministrazione — tra cui l'irreperibilità dei fornitori, l'inesistenza delle sedi, l'inadeguatezza delle strutture, l'assenza di documenti di trasporto, l'incoerenza delle attività dichiarate e l'antieconomicità dei rapporti — fossero meri indizi insufficienti e che non fosse stato rispettato l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo sufficienti e concordanti gli elementi indiziari forniti dall'Agenzia delle Entrate per dimostrare la frode a monte e la connivenza, o comunque l'assenza di buona fede, della società acquirente. Le anomalie dei fornitori, l'assenza di una reale organizzazione aziendale, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e del bilancio, l'inadeguatezza di mezzi e attrezzature rispetto al volume delle operazioni e l'antieconomicità complessiva dei rapporti hanno trasferito sulla contribuente l'onere di fornire una prova contraria, ritenuta non adeguatamente assolto. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 6.680 euro di spese del grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la frode del cedente e la consapevolezza o connivenza del cessionario. Una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'effettività delle operazioni.
Cassazione civile n. 25899/2015
La connivenza del cessionario può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L'assenza, presso il soggetto emittente, di personale, mezzi e strutture adeguati all'esecuzione delle prestazioni costituisce un indice significativo della falsità delle operazioni e può essere sufficiente a far sorgere in capo al cessionario l'onere di provare elementi contrari.
Massime di principio
- Per contestare la detrazione IVA o la deduzione di costi relativi a fatture inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare la partecipazione diretta del cessionario alla frode: è sufficiente provare la sua consapevolezza o connivenza.
- La prova della connivenza può essere costruita mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- L'assenza di una struttura organizzativa adeguata del fornitore, l'irreperibilità dei suoi rappresentanti, l'inesistenza della sede, l'incoerenza dell'attività dichiarata, la mancanza di documentazione commerciale e l'antieconomicità dei rapporti sono indici rilevanti della falsità delle operazioni.
- La regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della contabilità non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni quando esistono elementi concreti di frode.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito un quadro indiziario qualificato, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la reale circolazione dei beni e la propria buona fede.
- La verifica della buona fede richiede una condotta diligente nei rapporti commerciali: è opportuno controllare l'esistenza, l'operatività, la capacità organizzativa e la coerenza fiscale del fornitore, conservando documenti idonei a dimostrare tali verifiche.
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