Cassazione Penale, Ordinanza n. 12200/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità penale. L'unico motivo deduceva il travisamento della prova e l'erroneità della motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che il giudice di merito avesse valorizzato in modo non corretto tali dichiarazioni. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, ed era inoltre aspecifica perché sostanzialmente reiterativa delle questioni già esaminate in appello, in un contesto di doppia conforme. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e giuridicamente corretta, avendo questa reputato attendibile la persona offesa anche in base a riscontri esterni, tra cui le dichiarazioni della madre, dei carabinieri e il referto medico.
Norme richiamate
La disposizione non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono da sole fondare la responsabilità penale, purché il giudice verifichi con motivazione la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più rigoroso rispetto a quello richiesto per il teste comune.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante una rivalutazione del compendio probatorio o l'adozione di criteri di apprezzamento alternativi a quelli del giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa quando la censura si risolva in una contestazione del giudizio di merito.
- Nel sistema della doppia conforme, il ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze già esaminate dai giudici di merito può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e attendibili con adeguata motivazione, costituire da sole prova sufficiente della responsabilità penale, anche senza i riscontri richiesti per i testimoni dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
- Quando la Corte di merito fonda il proprio convincimento su un insieme di riscontri esterni coerenti con il racconto della persona offesa, la motivazione sulla responsabilità può dirsi immune da vizi logici e giuridici.
Come è indicizzato
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