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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34199/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel giudizio tributario la Commissione tributaria regionale aveva riformato la precedente decisione solo sul regolamento delle spese, che erano state compensate nonostante la soccombenza virtuale dell’agente della riscossione. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, dell’art. 2233, comma 2, c.c., dell’art. 91, comma 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché le spese di primo e secondo grado erano state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili senza adeguata motivazione. La controversia originaria riguardava l’impugnazione di una cartella collegata a una comunicazione di iscrizione ipotecaria; in appello si discuteva solo della correttezza della condanna alle spese del primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, dopo la modifica dell’art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 operata dal d.m. 37/2018, il giudice non può, salvo specifica pattuizione, ridurre in ogni caso i valori medi oltre il 50 per cento. Ha quindi ritenuto illegittima la liquidazione operata dalla CTR, perché inferiore ai parametri minimi applicabili in relazione al valore della controversia. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione, la sentenza è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con nuova liquidazione delle spese di primo grado in euro 3.471,00, di appello in euro 1.979,00 e di legittimità in euro 1.700,00 complessivi tra esborsi e compensi, oltre accessori e distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stato il parametro processuale utilizzato per denunciare l’errore di diritto nella liquidazione delle spese

  • art. 4 d.m. 55/2014

    come modificato dal d.m. 37/2018

    i valori medi delle tabelle possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, salvo specifica pattuizione

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    resta limite esterno alla liquidazione, impedendo compensi irrisori o non consoni al decoro professionale

  • art. 91, comma 4, c.p.c.

    richiamato come norma sulla regolazione delle spese processuali a carico della parte soccombente

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di motivazione e correttezza della decisione sulle spese

  • art. 384 c.p.c., primo comma

    ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014

    esclude la fase istruttoria quando il giudice è chiamato solo a ricalcolare le spese processuali

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    richiamato dalla giurisprudenza UE in tema di restrizioni concorrenziali derivanti da minimi tariffari obbligatori

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    richiamato congiuntamente all’art. 101 TFUE nel richiamo alla sentenza della Corte di giustizia

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali, il giudice deve rispettare i limiti minimi e massimi previsti dai parametri forensi applicabili; dopo la riforma del d.m. 55/2014, la riduzione non può superare il 50 per cento dei valori medi, salvo diversa pattuizione.
  • Quando il giudizio di impugnazione riguarda solo la statuizione sulle spese del precedente grado, il valore della controversia ai fini della liquidazione va commisurato all’importo delle spese liquidate nel grado precedente, perché quello costituisce il disputatum dell’appello.
  • Ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, il valore della causa si determina, in linea generale, secondo il criterio del disputatum, ossia sulla base di quanto domandato nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione.
  • Se il giudice di legittimità accoglie anche solo un capo della sentenza d’appello, la regolazione delle spese del processo deve essere integralmente rinnovata, con possibile assorbimento delle censure sulle spese del grado successivo.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito la causa, provvedendo direttamente anche alla nuova liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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